REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2001, n. 39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL R.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 36 - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

          Art. 7                                                                
Integrazione dell'art. 27 del R.R. 36/00                                        
1. Dopo il comma 4 dell'art. 27 del R.R. 36/00, e' inserito il                  
seguente:                                                                       
"4 bis. Tutti gli errori di abbattimento devono essere comunicati               
alla Commissione Tecnica per la valutazione della gravita'.".                   
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 27 del Regolamento regionale n. 36 del 2000,                 
citato alla nota 1) all'art. 1, cosi' come integrato dal presente               
Regolamento, e' il seguente:                                                    
"Art. 27 - Sanzioni e penalita'                                                 
1. Le violazioni al presente regolamento, oltre alle sanzioni                   
applicabili ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente,                
comportano il ritiro immediato dell'autorizzazione al prelievo e                
l'esclusione dall'assegnazione di capi per un periodo variabile da              
uno a cinque anni.                                                              
2. Nei casi piu' gravi la Commissione tecnica propone alla Provincia            
competente la revoca dell'abilitazione.                                         
3. Costituiscono elementi per l'applicazione delle sanzioni i                   
rapporti scritti presentati dai membri della Commissione tecnica, dai           
Responsabili di Distretto, dal personale addetto alla vigilanza                 
venatoria e dal conduttore di cani da traccia.                                  
4. Le eventuali contestazioni in merito all'applicazione del                    
regolamento, alla valutazione della gravita' delle violazioni, e                
all'aggiornamento della graduatoria sono decise in apposita riunione            
annuale congiunta delle Commissioni di coordinamento e tecnica.                 
4 bis. Tutti gli errori di abbattimento devono essere comunicati alla           
Commissione tecnica per la valutazione della gravita'.".                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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