LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35
Art. 7
Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni
1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni,
ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile, sono esercitati dal
direttore generale competente in materia di affari istituzionali, al
quale spetta, in particolare:
a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e
dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di
fondazione non possono attuarsi;
b) annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative,
all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di fondazione;
c) disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina del
commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in
conformita' della legge o dello statuto e dello scopo della
fondazione;
d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro gli
amministratori.
2. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla direzione generale
competente in materia di affari istituzionali entro quindici giorni
dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi
corredati rispettivamente di una relazione sull'attivita' programmata
e su quella svolta, nonche' a trasmettere annualmente copia dello
stato patrimoniale; sono altresi' tenute a trasmettere alla medesima
direzione generale ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle
funzioni di vigilanza.
3. I controlli inerenti le funzioni di vigilanza da effettuarsi a
norma del comma 2 sulla documentazione finanziaria sono svolti
secondo modalita' definite dalla Giunta regionale.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 25 del Codice civile citato alla nota 4)
all'art. 2 e' riportato alla stessa nota.