REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

          Art. 7                                                                
Controllo e vigilanza   sull'amministrazione delle fondazioni                   
1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni,           
ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile, sono esercitati dal                
direttore generale competente in materia di affari istituzionali, al            
quale spetta, in particolare:                                                   
a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e            
dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di                
fondazione non possono attuarsi;                                                
b) annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative,                     
all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di fondazione;                 
c) disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina del                
commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in           
conformita' della legge o dello statuto e dello scopo della                     
fondazione;                                                                     
d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro gli            
amministratori.                                                                 
2. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla direzione generale                 
competente in materia di affari istituzionali entro quindici giorni             
dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi              
corredati rispettivamente di una relazione sull'attivita' programmata           
e su quella svolta, nonche' a trasmettere annualmente copia dello               
stato patrimoniale; sono altresi' tenute a trasmettere alla medesima            
direzione generale ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle           
funzioni di vigilanza.                                                          
3. I controlli inerenti le funzioni di vigilanza da effettuarsi a               
norma del comma 2 sulla documentazione finanziaria sono svolti                  
secondo modalita' definite dalla Giunta regionale.                              
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 25 del Codice civile citato alla nota 4)                  
all'art. 2 e' riportato alla stessa nota.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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