REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 7
Organizzazione e funzionamento
della Commissione regionale per l'artigianato
1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede nella citta'
capoluogo di regione.
2. Per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione
regionale per l'artigianato si applica, salvo diversa previsione di
legge, quanto previsto dal Capo I del Titolo III della L.R. n. 24 del
1994.
3. La Commissione assegna ai propri componenti lo svolgimento di
attivita' di carattere strumentale ed istruttorio.
4. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale
appartenente al ruolo della Giunta regionale.
CAPO III
Norme comuni per la Commissione regionale
e le Commissioni provinciali per l'artigianato
NOTA ALL'ART. 7
Comma 2
Il Capo I del Titolo III della L.R. n. 24 del 1994 e' citato alla