REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 7                                                                
Organizzazione e funzionamento                                                  
della Commissione regionale per l'artigianato                                   
1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede nella citta'              
capoluogo di regione.                                                           
2. Per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione                   
regionale per l'artigianato si applica, salvo diversa previsione di             
legge, quanto previsto dal Capo I del Titolo III della L.R. n. 24 del           
1994.                                                                           
3. La Commissione assegna ai propri componenti lo svolgimento di                
attivita' di carattere strumentale ed istruttorio.                              
4. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale           
appartenente al ruolo della Giunta regionale.                                   
CAPO III                                                                        
Norme comuni per la Commissione regionale                                       
e le Commissioni provinciali per l'artigianato                                  
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 2                                                                         
Il Capo I del Titolo III della L.R. n. 24 del 1994 e' citato alla               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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