LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10
TITOLO III
RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI E STRUMENTI PER LA
CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 7
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente
legge. A tal fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, approva gli indirizzi
triennali, determinando complessivamente le risorse regionali, che si
sommano con quelle dello Stato e degli Enti locali, raccordandone le
modalita' di impiego, nonche' l'eventuale modifica dei limiti di
reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.
2. Compete altresi' alla Regione la realizzazione di interventi di
rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di
contributi a favore degli Enti locali, i cui criteri sono stabiliti
negli indirizzi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi di cui
al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli
interventi di cui all'art. 3 e le relative modalita' di attuazione,
anche in relazione ad intese fra Regione, Enti locali e scuole.
4. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il
monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse
destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente
legge.