REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10

            TITOLO III                                                          
     RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI E STRUMENTI PER LA               
     CONCERTAZIONE SOCIALE                                                      
          Art. 7                                                                
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo,                   
coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente              
legge. A tal fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,            
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, approva gli indirizzi           
triennali, determinando complessivamente le risorse regionali, che si           
sommano con quelle dello Stato e degli Enti locali, raccordandone le            
modalita' di impiego, nonche' l'eventuale modifica dei limiti di                
reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.                                      
2. Compete altresi' alla Regione la realizzazione di interventi di              
rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di                  
contributi a favore degli Enti locali, i cui criteri sono stabiliti             
negli indirizzi di cui al comma 1.                                              
3. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi di cui            
al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli                
interventi di cui all'art. 3 e le relative modalita' di attuazione,             
anche in relazione ad intese fra Regione, Enti locali e scuole.                 
4. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di              
competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il                      
monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse                 
destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente              
legge.                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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