REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002
Art. 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non puo' abbattere
complessivamente piu' di due capi di fauna selvatica tra le seguenti
specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e
comunque non piu' di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa e' consentito l'abbattimento,
rispettivamente, di non piu' di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre e' consentito l'abbattimento di non piu' di dieci
capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per
ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente
piu' di venticinque capi, di cui non piu' di dieci capi di palmipedi,
dieci di trampolieri e dieci di folaghe, dieci colombacci e tre
beccacce. Per la beccaccia e' consentito l'abbattimento di non piu'
di venti capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in
regioni diverse, non puo' superare complessivamente il limite
previsto dal calendario venatorio della Regione che consente
l'abbattimento del maggior numero di capi.