TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
E NORME DI PRINCIPIO
TITOLO II
NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI
E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 6
Procedure per la definizione puntuale
delle modalita' di trasferimento
1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e
personale si realizza attraverso le seguenti modalita':
a) previa definizione dell'entita' complessiva dei trasferimenti di
personale, beni e risorse, ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 112 del
1998, riferita globalmente a ciascun livello istituzionale, la
puntuale individuazione delle quote spettanti ad ogni Ente locale e'
effettuata con appositi decreti del Presidente della Regione, col
parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e della Commissione
consiliare competente, ricognitivi del personale, dei beni e delle
risorse rispettivamente attribuite;
b) il trasferimento e' operato direttamente dai DPCM e si perfeziona
con l'adozione dei suddetti decreti ricognitivi del Presidente della
Regione.