LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 6
Spese di carattere obbligatorio
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'art. 31 della L.R. n. 31 del 1977 e successive modificazioni
quelle descritte nell'Elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto il
prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al Cap. 85100 e la
loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui
al comma 1.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 31 del 1977, concernente Norme
per la disciplina della contabilita' della Regione Emilia-Romagna, e'
il seguente:
"Art. 31 - Fondo di riserva per spese obbligatorie
Nel bilancio annuale di competenza e' iscritto un fondo riserva per
spese obbligatorie.
Con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate da tale
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi
insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio
secondo la legislazione vigente.
Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative
agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti ed agli interessi
passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative ai residui passivi
caduti in perenzione amministrativa a norma del successivo art. 72 e
reclamati dai creditori; quelle concernenti i fondi di garanzia a
fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione.
L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del
secondo comma del presente articolo e' allegato al bilancio.
L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e'
determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese
effettive di cui al comma 1 del precedente art. 25.".