REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

          Art. 6                                                                
Spese per il personale                                                          
e finanziamento degli enti di destinazione                                      
1. La Regione provvede a finanziare le spese per le risorse umane               
necessarie a svolgere le funzioni conferite con l'erogazione annuale            
di un importo forfettario, avuto a riferimento il costo complessivo             
delle unita' di personale trasferite. A tal fine vengono stipulate              
specifiche intese con gli enti di destinazione.                                 
2. In mancanza delle intese di cui al comma 1, o di altra intesa di             
uguale oggetto precedente il trasferimento, l'importo del                       
finanziamento sara' stabilito annualmente, per un periodo iniziale di           
due anni, pari al costo complessivo, nell'anno di riferimento, delle            
unita' di personale trasferite. Al termine di tale periodo, e fino              
alla stipulazione delle intese di cui al comma 1, l'importo restera'            
fissato al costo complessivo a quella data delle unita' di personale            
trasferite ancora in servizio.                                                  
3. Per "costo complessivo" di una unita' di personale, ai sensi dei             
commi 1 e 2, s'intende il costo derivante dalla retribuzione media              
globale di un dipendente regionale collocato nella corrispondente               
posizione economica, incrementato dei costi di natura non retributiva           
forfettariamente quantificati nella misura del 6%.                              
4. Potranno essere stipulate specifiche intese che regolino                     
l'evoluzione nel tempo del costo di natura retributiva come definito            
al comma 3. Dette intese potranno altresi' disciplinare l'adeguamento           
dei costi di natura non retributiva, tenuto conto delle specifiche              
condizioni organizzative degli enti di destinazione, nonche' le                 
modalita' di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento           
il trattamento goduto dai dipendenti regionali.                                 
5. Il finanziamento delle spese per le risorse umane che svolgono le            
funzioni conferite con la L.R. 7 novembre 1995, n. 54, e con la L.R.            
4 marzo 1998, n. 7, e' disciplinato secondo le disposizioni del                 
presente articolo, assumendo come data iniziale, ai sensi del comma             
2, l'1/1/2001 e come importo del primo biennio quello erogato                   
nell'anno 2000.                                                                 
6. Per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite con la               
L.R. 30 maggio 1997, n. 15, l'importo del finanziamento e'                      
corrispondente al costo derivante dalle dotazioni-tipo iniziali,                
cosi' come definite dalle intese che hanno regolato la fase                     
transitoria prevista all'art. 24 della suddetta legge. E' fatta salva           
la stipulazione di nuove intese ai sensi del comma 4.                           
7. Gli enti di destinazione presentano annualmente alla Regione una             
dichiarazione attestante le spese complessivamente sostenute per le             
risorse umane che svolgono le funzioni conferite, con l'indicazione             
della loro ripartizione tra i diversi ambiti.                                   
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 5                                                                         
1) La L.R. 7 novembre 1995, n. 54 e' citata alla nota 5) all'art. 3.            
2) La L.R. 4 marzo 1998, n. 7 concerne Organizzazione turistica                 
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione                  
turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47,           
20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione            
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.                                                
Comma 6                                                                         
3) La L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e' citata alla nota 3) all'art. 2.             
4) Il testo dell'art. 24 della L.R. n. 15 del 1997, citata alla nota            
3) all'art. 2, e' riportato alla stessa nota.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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