LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 6
Spese per il personale
e finanziamento degli enti di destinazione
1. La Regione provvede a finanziare le spese per le risorse umane
necessarie a svolgere le funzioni conferite con l'erogazione annuale
di un importo forfettario, avuto a riferimento il costo complessivo
delle unita' di personale trasferite. A tal fine vengono stipulate
specifiche intese con gli enti di destinazione.
2. In mancanza delle intese di cui al comma 1, o di altra intesa di
uguale oggetto precedente il trasferimento, l'importo del
finanziamento sara' stabilito annualmente, per un periodo iniziale di
due anni, pari al costo complessivo, nell'anno di riferimento, delle
unita' di personale trasferite. Al termine di tale periodo, e fino
alla stipulazione delle intese di cui al comma 1, l'importo restera'
fissato al costo complessivo a quella data delle unita' di personale
trasferite ancora in servizio.
3. Per "costo complessivo" di una unita' di personale, ai sensi dei
commi 1 e 2, s'intende il costo derivante dalla retribuzione media
globale di un dipendente regionale collocato nella corrispondente
posizione economica, incrementato dei costi di natura non retributiva
forfettariamente quantificati nella misura del 6%.
4. Potranno essere stipulate specifiche intese che regolino
l'evoluzione nel tempo del costo di natura retributiva come definito
al comma 3. Dette intese potranno altresi' disciplinare l'adeguamento
dei costi di natura non retributiva, tenuto conto delle specifiche
condizioni organizzative degli enti di destinazione, nonche' le
modalita' di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento
il trattamento goduto dai dipendenti regionali.
5. Il finanziamento delle spese per le risorse umane che svolgono le
funzioni conferite con la L.R. 7 novembre 1995, n. 54, e con la L.R.
4 marzo 1998, n. 7, e' disciplinato secondo le disposizioni del
presente articolo, assumendo come data iniziale, ai sensi del comma
2, l'1/1/2001 e come importo del primo biennio quello erogato
nell'anno 2000.
6. Per le risorse umane che svolgono le funzioni conferite con la
L.R. 30 maggio 1997, n. 15, l'importo del finanziamento e'
corrispondente al costo derivante dalle dotazioni-tipo iniziali,
cosi' come definite dalle intese che hanno regolato la fase
transitoria prevista all'art. 24 della suddetta legge. E' fatta salva
la stipulazione di nuove intese ai sensi del comma 4.
7. Gli enti di destinazione presentano annualmente alla Regione una
dichiarazione attestante le spese complessivamente sostenute per le
risorse umane che svolgono le funzioni conferite, con l'indicazione
della loro ripartizione tra i diversi ambiti.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 5
1) La L.R. 7 novembre 1995, n. 54 e' citata alla nota 5) all'art. 3.
2) La L.R. 4 marzo 1998, n. 7 concerne Organizzazione turistica
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47,
20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
Comma 6
3) La L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e' citata alla nota 3) all'art. 2.
4) Il testo dell'art. 24 della L.R. n. 15 del 1997, citata alla nota
3) all'art. 2, e' riportato alla stessa nota.