REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46

MODIFICHE ALLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO"

          Art. 6                                                                
Sostituzione dell'art. 9 della L.R. n. 23 del 1997                              
1. L'art. 9 della L.R. n. 23 del 1997 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 9                                                                         
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo                                       
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul                     
territorio regionale e' pubblicato annualmente nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione e trasmesso all'organo governativo competente           
ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di               
viaggio e turismo.                                                              
2. La Provincia da' tempestiva comunicazione alla Regione e                     
all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di              
nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi                
secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi                         
all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria,              
nonche' dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attivita'.".           
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 9 della L.R. n. 23 del 1997, citata alla nota 1)             
all'art. 1, era il seguente:                                                    
"Art. 9 - Elenco delle agenzie di viaggio e turismo                             
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate e'                   
pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella           
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.                                   
2. Ai fini di cui sopra la Provincia invia tempestivamente alla                 
Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e comunicazione dei               
provvedimenti di modificazione, sospensione o revoca delle                      
autorizzazioni stesse.                                                          
3. La Regione da' comunicazione all'organo governativo competente               
delle nuove denominazioni delle agenzie di viaggio autorizzate e                
trasmette annualmente all'organo stesso l'aggiornamento dei dati                
delle agenzie di viaggio operanti in regione ai fini della                      
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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