LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46
MODIFICHE ALLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO"
Art. 6
Sostituzione dell'art. 9 della L.R. n. 23 del 1997
1. L'art. 9 della L.R. n. 23 del 1997 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul
territorio regionale e' pubblicato annualmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione e trasmesso all'organo governativo competente
ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di
viaggio e turismo.
2. La Provincia da' tempestiva comunicazione alla Regione e
all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di
nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi
secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi
all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria,
nonche' dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attivita'.".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
Il testo dell'art. 9 della L.R. n. 23 del 1997, citata alla nota 1)
all'art. 1, era il seguente:
"Art. 9 - Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate e'
pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Ai fini di cui sopra la Provincia invia tempestivamente alla
Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e comunicazione dei
provvedimenti di modificazione, sospensione o revoca delle
autorizzazioni stesse.
3. La Regione da' comunicazione all'organo governativo competente
delle nuove denominazioni delle agenzie di viaggio autorizzate e
trasmette annualmente all'organo stesso l'aggiornamento dei dati
delle agenzie di viaggio operanti in regione ai fini della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".