REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45

DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2

          Art. 6                                                                
Informazione e diffusione                                                       
delle tematiche dell'integrazione europea                                       
1. La Regione promuove e favorisce la diffusione delle tematiche                
dell'integrazione europea, promuovendo azioni di riflessione sui                
valori europei rivolte alla generalita' della popolazione o a                   
soggetti ed ambiti tematici specifici. In particolare sono favorite             
le attivita' di informazione rivolte ai giovani, da realizzare in               
collaborazione con le istituzioni scolastiche e con organizzazioni e            
strutture giovanili.                                                            
2. Le iniziative di cui al comma 1 riguardano soprattutto gli                   
obiettivi dell'Unione Europea, le sue istituzioni e le sue politiche            
ed i loro sviluppi nella prospettiva dell'Agenda 2000, con                      
particolare riguardo all'ampliamento dell'Unione Europea, e sono                
orientate a sensibilizzare ed incoraggiare la partecipazione attiva             
dei cittadini, in forma singola od organizzata, alla creazione                  
dell'Europa ed alla formazione di una cittadinanza europea. Sono                
inoltre finalizzate a promuovere la partecipazione a programmi                  
europei nel campo dell'istruzione, della formazione professionale o             
gli scambi giovanili.                                                           
3. La Regione promuove, inoltre, iniziative di informazione e                   
sensibilizzazione degli Enti locali del territorio regionale con                
l'obiettivo di incentivare la partecipazione ai programmi comunitari,           
promuovere la cooperazione transnazionale e la partecipazione a reti            
europee ed internazionali.                                                      
4. Ai fini del presente articolo la Giunta regionale stabilisce                 
rapporti con le organizzazioni e le associazioni degli Enti locali ed           
europeiste, realizzando scambi di informazione, attivita' di studio             
congiunte, organizzazione di incontri, conferenze e dibattiti tesi a            
sensibilizzare i cittadini, ed in particolar modo i giovani, alla               
realizzazione ed agli obiettivi della costruzione europea.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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