REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2001, n. 44

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

          Art. 6                                                                
Esecuzione per cottimi                                                          
1. L'affidamento dei lavori per cottimi e' preceduto da interpello              
rivolto ad almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero              
soggetti qualificati ai sensi del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, per i             
lavori da eseguire. I concorrenti sono individuati a seguito di                 
indagini di mercato anche con il ricorso a strumenti telematici.                
2. La scelta del cottimista e' effettuata secondo il criterio del               
prezzo piu' basso ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, della Legge               
109/94 e successive modificazioni tra i concorrenti che hanno                   
presentato offerta.                                                             
3. L'esecuzione per cottimi puo' aver luogo in seguito ad affidamento           
diretto ad una o piu' imprese, individuate dal responsabile del                 
procedimento o dal tecnico da questi incaricato, nei seguenti casi:             
a) per interventi di importo non superiore a 20.000 Euro;                       
b) per interventi in circostanze di somma urgenza, ai sensi dell'art.           
4;                                                                              
c) per lavori accessori ad un appalto in corso di esecuzione purche'            
siano individuati, secondo le tipologie e le specificazioni di cui              
all'art. 2, comma 1, nel progetto e nel quadro economico relativi ai            
lavori principali e siano affidati all'esecutore di questi ultimi.              
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il DPR 25 gennaio 2000, n. 34, concerne Regolamento recante                  
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori           
pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n.             
109, e successive modificazioni.                                                
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 1 bis dell'art. 21 della Legge n. 109 del 1994,           
citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 21 - Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici                 
(omissis)                                                                       
1 bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o                   
superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo piu' basso di           
cui al comma 1, l'Amministrazione interessata deve valutare                     
l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva                 
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le           
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media                   
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con             
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore,               
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor           
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi                 
percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica              
Amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta           
giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente                 
giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento di                   
costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni              
particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione,             
comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i            
cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,                   
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili             
da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla               
loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di               
prezzo piu' significative, indicate nel bando di gara o nella lettera           
d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per           
cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di           
lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,                   
l'Amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla           
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o             
superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente            
comma. La procedura di esclusione automatica non e' esercitabile                
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.              
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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