|
- Info
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO I
Bilancio pluriennale
Art. 6
Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale
1. Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri
della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi
devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base
all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni
precedenti, nonche' in base alle previsioni formulate sullo sviluppo
futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle
previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi
nazionali della programmazione.
2. Le entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato e
dell'Unione Europea, sono indicate sulla base delle norme e dei
criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi
statali e comunitari competenti.
3. Sono altresi' indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti
gia' autorizzati, nonche', distintamente, le entrate derivanti dai
nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel
periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.
|