REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2001, n. 39
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL R.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 36 - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 6
Integrazione dell'art. 26 del R.R. 36/00
1. Dopo il comma 4 dell'art. 26 del R.R. 36/00, e' aggiunto il
seguente:
"4 bis. Durante l'uscita di caccia, qualora l'accompagnatore sia
anch'esso assegnatario di un capo e se ne presenti l'occasione, lo
stesso puo' eseguire l'abbattimento del proprio capo.".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
Il testo dell'art. 26 del Regolamento regionale n. 36 del 2000,
citato alla nota 1) all'art. 1, cosi' come integrato dal presente
Regolamento, e' il seguente:
"Art. 26 - Sugli accompagnatori
1. L'accompagnamento per tutte le classi di sesso e di eta' e'
obbligatorio per i primi tre anni. Le generalita' e la firma
dell'accompagnatore debbono risultare nelle schede di uscita.
2. L'accompagnamento e' sempre obbligatorio per i cacciatori a cui
sia stato assegnato un maschio sub adulto o adulto (classi II, III e
IV).
3. L'accompagnamento puo' essere effettuato dai membri della
Commissione tecnica, da soggetti abilitati alla gestione del cervo
indicati dalla Commissione tecnica o dai Responsabili di Distretto.
4. La prenotazione dell'accompagnatore puo' essere fatta direttamente
dall'interessato tramite i Responsabili di Distretto.
4 bis. Durante l'uscita di caccia, qualora l'accompagnatore sia
anch'esso assegnatario di un capo e se ne presenti l'occasione, lo
stesso puo' eseguire l'abbattimento del proprio capo.".