REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

          Art. 6                                                                
Competenze sui provvedimenti                                                    
1. Il registro di cui all'articolo 3 e' tenuto presso la direzione              
generale competente in materia di affari istituzionali, la quale                
provvede ad effettuare l'attivita' istruttoria sui provvedimenti per            
l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 2 in collaborazione           
con le direzioni competenti per materia secondo modalita' definite              
nell'atto previsto dall'articolo 3, comma 5.                                    
2. Gli adempimenti istruttori e preparatori dei provvedimenti                   
indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),                
concernenti le persone giuridiche private che operano nelle materie             
indicate nell'articolo 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono                  
espletati dalla direzione generale competente in materia.                       
3. Spetta al direttore generale competente in materia di affari                 
istituzionali adottare i provvedimenti concernenti l'esercizio delle            
funzioni di cui all'articolo 2 con le modalita' e nel rispetto dei              
termini indicati dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 32 recante "Norme              
per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di              
accesso".                                                                       
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, citato nella           
nota 1) all'art. 1 e' il seguente:                                              
"Art. 22 - Beneficienza pubblica                                                
Le funzioni amministrative relative alla materia "Beneficienza                  
pubblica" concernono tutte le attivita' che attengono, nel quadro               
della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di                  
servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in            
denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque              
sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche            
quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate,               
escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di            
natura previdenziale.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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