LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35
Art. 6
Competenze sui provvedimenti
1. Il registro di cui all'articolo 3 e' tenuto presso la direzione
generale competente in materia di affari istituzionali, la quale
provvede ad effettuare l'attivita' istruttoria sui provvedimenti per
l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 2 in collaborazione
con le direzioni competenti per materia secondo modalita' definite
nell'atto previsto dall'articolo 3, comma 5.
2. Gli adempimenti istruttori e preparatori dei provvedimenti
indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
concernenti le persone giuridiche private che operano nelle materie
indicate nell'articolo 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono
espletati dalla direzione generale competente in materia.
3. Spetta al direttore generale competente in materia di affari
istituzionali adottare i provvedimenti concernenti l'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 2 con le modalita' e nel rispetto dei
termini indicati dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 32 recante "Norme
per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di
accesso".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 2
1) Il testo dell'art. 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, citato nella
nota 1) all'art. 1 e' il seguente:
"Art. 22 - Beneficienza pubblica
Le funzioni amministrative relative alla materia "Beneficienza
pubblica" concernono tutte le attivita' che attengono, nel quadro
della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di
servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in
denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque
sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche
quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate,
escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di
natura previdenziale.".