REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 6                                                                
Costituzione e composizione                                                     
1. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque             
anni ed e' costituita con decreto del Presidente della Giunta                   
regionale ed e' cosi' composta:                                                 
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;              
b) da tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta                    
regionale;                                                                      
c) da cinque membri designati dalle organizzazioni artigiane a                  
struttura nazionale piu' rappresentative con strutture presenti e               
operanti nella regione esperti in materia di artigianato.                       
2. Il Presidente della Commissione regionale e' eletto nella seduta             
di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella            
prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla              
votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il             
maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto Presidente il               
piu' anziano di eta'. Successivamente e con lo stesso procedimento              
viene eletto il Vicepresidente.                                                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina