REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 6
Costituzione e composizione
1. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque
anni ed e' costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed e' cosi' composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta
regionale;
c) da cinque membri designati dalle organizzazioni artigiane a
struttura nazionale piu' rappresentative con strutture presenti e
operanti nella regione esperti in materia di artigianato.
2. Il Presidente della Commissione regionale e' eletto nella seduta
di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella
prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla
votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto Presidente il
piu' anziano di eta'. Successivamente e con lo stesso procedimento
viene eletto il Vicepresidente.