REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 6                                                                
Dimissioni                                                                      
1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite            
il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio                  
regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate            
direttamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio           
regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti              
necessari per la sostituzione dei dimissionari.                                 
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni             
fino all'elezione dei successori.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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