REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 29

NORME PER LO SVILUPPO DELL'ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATO "BED AND BREAKFAST"

          Art. 6                                                                
Iniziative di promozione e commercializzazione                                  
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7                  
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e            
commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5             
dicembre 1996,  n.47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e           
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), le direttive             
applicative del programma poliennale deliberato dalla Giunta                    
regionale indicano i criteri ed i limiti per il cofinanziamento di              
iniziative di promozione o commercializzazione turistica relative               
agli esercizi di cui all'articolo 1.                                            
2. I titolari di tali esercizi possono accedere ai cofinanziamenti              
suddetti a condizione che sussistano gli elementi di cui all'art. 13            
della L.R. n. 7 del 1998.                                                       
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 5 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 5 - Programmazione regionale                                              
omissis                                                                         
4. Le direttive applicative del Programma poliennale sono deliberate            
dalla Giunta regionale. Esse indicano in particolare:                           
a) i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole                    
attivita', le priorita' e le tipologie dei soggetti beneficiari degli           
interventi;                                                                     
b) le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei            
progetti, nonche' le modalita' di gestione dei contributi;                      
c) le modalita', le procedure e i termini per la elaborazione del               
Piano annuale delle azioni di carattere generale;                               
d) le modalita', le procedure e i termini relativi ai Programmi                 
turistici di promozione locale.".                                               
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 13 della L.R. n. 7 del 1998, concernente                  
Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e             
commercializzazione turistica - Abrogazione della L.R. 5 dicembre               
1996, n. 47, della L.R. 20 maggio 1994, n. 22, della L.R. 25 ottobre            
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 13 - Aggregazioni di prodotto di interesse regionale                      
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti                
pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e                       
l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione                 
turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo              
dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i                  
prodotti turistici, nonche' di incrementare ed ottimizzare le risorse           
disponibili.                                                                    
2. La Regione individua come prioritari per il turismo                          
dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Citta'                
d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e                   
riconosce, con un apposito atto della Giunta le corrispondenti                  
aggregazioni di prodotto di interesse regionale, su richiesta delle             
stesse.                                                                         
3. Ai fini della presente legge, per aggregazioni di prodotto di                
interesse regionale, denominate "Unioni", si intendono le                       
aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul            
mercato, quali gli Enti locali, le Camere di commercio, le societa' e           
gli organismi operativi locali e regionali, i "club di prodotto", le            
cooperative, le imprese turistiche e le societa' d'area.                        
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei                  
cofinanziamenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7, le              
Unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati            
interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e                
devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti                  
previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.               
5. Le direttive applicative del Programma poliennale, di cui all'art.           
5, stabiliscono i criteri e le modalita' per il cofinanziamento e la            
presentazione alla Regione dei progetti distinguendo:                           
a) il cofinanziamento per i progetti di promozione e di marketing di            
prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti                    
all'Unione e da essa proposti;                                                  
b) il cofinanziamento per i progetti di commercializzazione e di                
promocommercializzazione finalizzati alla vendita promossi e                    
presentati da soggetti privati aderenti all'Unione.                             
6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera b) del comma 5,              
per soggetti privati' si intendono: i "club di prodotto", i consorzi            
e gli altri raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma             
costituiti, anche in via temporanea. I progetti sono ammissibili a              
cofinanziamento anche nel caso che negli organismi sopra indicati vi            
sia la partecipazione, purche' minoritaria, di soggetti pubblici o di           
diritto pubblico o di altri soggetti privati non svolgenti specifica            
attivita' di impresa turistica.                                                 
7. Le direttive applicative del Programma poliennale stabiliscono               
altresi' i limiti delle quote regionali di cofinanziamento, nonche'             
gli incrementi di tali limiti per i progetti di commercializzazione             
funzionalmente collegati ai progetti di promozione o relativi a                 
comparti e prodotti turistici di interesse regionale economicamente             
piu' deboli.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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