REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 28

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 6                                                                
Ricognizione residui attivi e passivi -   Approvazione Conto del                
Tesoriere                                                                       
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e                  
passivi in chiusura dell'esercizio 2000 accertate in sede di                    
ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 55 e 73 della L.R.            
di contabilita' 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, con               
determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e                     
strumentali n. 3240 del 18 aprile 2001, e della giacenza iniziale di            
cassa accertata con determinazione del Direttore generale Risorse               
finanziarie e strumentali n. 3239 del 18 aprile 2001, di approvazione           
del Conto del Tesoriere reso a norma dell'art. 84, comma secondo                
della stessa L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, e'              
disposto l'aggiornamento degli elementi del Bilancio di previsione              
2001 di cui al punto 1 - Residui attivi e passivi, al punto 2 -                 
Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio ed al punto 3 -                  
Giacenza iniziale di cassa dell'art. 16 della legge regionale di                
contabilita' sopramenzionata.                                                   
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 55 e 73 della L.R. n. 31 del 1977, citata            
alla nota al titolo, e' il seguente:                                            
"Art. 55 - Ricognizione dei residui attivi                                      
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e                
versate entro il termine dell'esercizio.                                        
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi               
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.           
Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale con atto              
motivato predisposto dalla Ragioneria entro il 30 aprile di ogni                
anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti                 
categorie:                                                                      
A) crediti la cui riscossione puo' essere considerata certa;                    
B) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure           
amministrative o giudiziarie per la riscossione;                                
C) crediti riconosciuti inesigibili.                                            
I crediti di cui alle lettere A e B continuano ad essere riportati              
nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici                   
competenti; i crediti di cui alla lettera C si eliminano dalle                  
scritture degli uffici.".                                                       
"Art. 73 - Ricognizione dei residui passivi                                     
Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi               
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.           
Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto              
predisposto dalla Ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede           
alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:                      
A) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio           
rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;           
B) somme riferibili ad impegni di spesa, registrati in base ad atti,            
adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario,                  
efficaci entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo per la              
parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la               
data di chiusura dell'esercizio finanziario;                                    
C) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti              
adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non             
ancora divenuti esecutivi entro la data del 28 febbraio dell'anno               
successivo.                                                                     
Le somme di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere riportate             
nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera C)             
sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in             
sede di rendiconto consuntivo.                                                  
Qualora gli atti di cui alla lettera C) del secondo comma diventino             
esecutivi dopo il 28 febbraio, le somme corrispondenti eliminate                
potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per                    
sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di                   
bilancio.".                                                                     
2) Le determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e               
strumentali n. 3239 e n. 3240 del 18 aprile 2001 concernono                     
rispettivamente Approvazione del conto reso dal Tesoriere per                   
l'esercizio finanziario 2000, ai sensi dell'art. 84, secondo comma,             
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e Ricognizione             
annuale dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2000, ai sensi             
degli artt. 55 e 73 della L.R. 6/7/1977, n. 31 e successive                     
modificazioni.                                                                  
3) Il testo del comma 2 dell'art. 84 della L.R. n. 31 del 1977,                 
citata alla nota al titolo, e' il seguente:                                     
"Art. 84 - Responsabilita' del tesoriere                                        
omissis                                                                         
Ai fini del discarico della propria responsabilita' il tesoriere                
regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla               
Giunta regionale. Il predetto conto deve dimostrare:                            
a) nella entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e           
le somme riscosse nel corso dell'esercizio;                                     
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e            
le somme pagate nel corso dell'esercizio;                                       
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a               
credito dell'esercizio successivo.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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