REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

        TITOLO I                                                                
   DISPOSIZIONI GENERALI                                                        
          Art. 6                                                                
Funzioni dei Comuni                                                             
1. Spettano ai Comuni, che le esercitano preferibilmente in forma               
associata, le funzioni di promozione degli interventi per le                    
politiche abitative ed i compiti attinenti alla attuazione e gestione           
degli stessi. A tale scopo i Comuni provvedono, in particolare:                 
a) alla rilevazione dei fabbisogni abitativi ed alla individuazione             
delle tipologie di intervento atte a soddisfarli;                               
b) alla definizione degli obiettivi e delle linee di intervento per             
le politiche abitative locali, assicurando la loro integrazione con             
l'insieme delle politiche comunali;                                             
c) alla predisposizione dei programmi volti alla realizzazione,                 
manutenzione e riqualificazione del patrimonio di erp, nonche' alla             
promozione degli interventi di edilizia in locazione permanente e a             
termine;                                                                        
d) alla individuazione degli operatori che partecipano alla                     
elaborazione e realizzazione degli interventi, tra i soggetti in                
possesso dei requisiti di affidabilita' e qualificazione definiti               
dalla Regione, attraverso lo svolgimento di procedure ad evidenza               
pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge;                       
e) all'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla                   
concessione e alla revoca dei contributi agli operatori di cui alla             
lettera d) e dei contributi ai singoli cittadini di cui al comma 2              
dell'art. 13, nonche' alla gestione dei relativi flussi finanziari;             
f) all'accertamento dei requisiti soggettivi degli utenti delle                 
abitazioni;                                                                     
g) alla costituzione di agenzie per la locazione ovvero allo sviluppo           
di iniziative tese a favorire la mobilita' nel settore della                    
locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in                 
locazione.                                                                      
2. Spettano inoltre ai Comuni la disciplina della gestione degli                
alloggi di erp e l'esercizio delle funzioni amministrative in                   
materia, secondo quanto previsto dal Titolo III della presente legge.           
3. Entro la scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 52, il             
Consiglio regionale individua gli ambiti ottimali per la gestione               
unitaria del patrimonio di alloggi di erp, previa intesa con gli Enti           
locali nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali, ai                
sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999.                                    
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 2)             
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 31 - Intese                                                               
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i                 
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede                   
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.                            
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della               
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie            
locali espressione degli Enti locali.                                           
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali           
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.             
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza           
assoluta di tali componenti.                                                    
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci             
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono             
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle                
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente             
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al             
comma 3.                                                                        
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non            
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza            
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del               
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.                
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere              
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I                  
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza               
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta              
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza               
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni                     
successive.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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