TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
E NORME DI PRINCIPIO
TITOLO II
NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI
E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 5
Decorrenza delle funzioni
e azione congiunta della Regione e
degli Enti locali
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle
funzioni conferite alla Regione e agli Enti locali e' fissata dai
decreti previsti dall'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7
del DLgs 31 marzo 1998, n. 112.
2. Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da
trasferire alla Regione e agli Enti locali, la Regione e il sistema
delle autonomie dell'Emilia-Romagna collaborano con gli organi dello
Stato, affinche' i provvedimenti di cui all'art. 7 della Legge n. 59
del 1997 siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al comma 2
dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998 e delle esigenze di certezza in
ordine alle modalita' e procedure di conferimento, nonche' in ordine
ai criteri di ripartizione del personale, di cui al comma 4 dell'art.
7 dello stesso decreto legislativo.