REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 5                                                                
Piani comunali di risanamento acustico                                          
1. I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:                  
a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il               
divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti                  
destinazioni d'uso del territorio;                                              
b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla           
lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.                   
2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il            
Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla               
base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 e dei            
criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano e' corredato              
del parere espresso dall'ARPA secondo le modalita' previste dall'art.           
17 della L.R. n. 44 del 1995.                                                   
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi                
competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui             
alla lett. b) del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta             
giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.                     
4. Il Piano urbano del traffico di cui al DLgs 30 aprile 1992, n. 285           
recante "Nuovo codice della strada" e gli strumenti urbanistici                 
generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del              
Piano comunale di risanamento acustico.                                         
5. Il Piano di risanamento acustico e' trasmesso a cura del Comune              
alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di              
cui all'art. 7.                                                                 
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n.             
447 del 1995, citata alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla                 
stessa nota.                                                                    
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995, citata alla nota           
2) all'art. 1, e' il seguente:                                                  
"Art. 7 - Piani di risanamento acustico                                         
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui                      
all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui                
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i Comuni                   
provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando           
il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al DLgs 30             
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani                  
previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di           
risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali             
di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo           
3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.                             
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono                     
contenere:                                                                      
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori presenti,             
incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanate individuate ai               
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);                                     
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;                    
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e dei tempi per il            
risanamento;                                                                    
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;                       
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela            
dell'ambiente e della salute pubblica.                                          
3. In caso di inerzia del Comune ed in presenza di gravi e                      
particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano           
si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,             
lettera b).                                                                     
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere              
adottato da Comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine           
di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).              
5. Nei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la             
giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale           
sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la               
relazione e la trasmette alla Regione ed alla Provincia per le                  
iniziative di competenza. Per i Comuni che adottano il piano di                 
risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e' allegata al                
piano stesso. Per gli altri Comuni, la prima relazione e' adottata              
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente                   
legge.".                                                                        
3) Il testo dell'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44,                      
concernente Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione             
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna, e' riportato alla nota all'art. 3.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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