REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 12

MODIFICHE ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 IN MATERIA DI AMBIENTE, VIABILITA' E TRASPORTI E MODIFICHE ALLA L.R. 14 GENNAIO 1989, N. 1

          Art. 5                                                                
Norma transitoria                                                               
1. Le disposizioni di cui all'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n.            
3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge            
continuano ad applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione           
dei contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora conclusi            
alla data di entrata in vigore della presente legge.                            
2. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell'art. 142              
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 nel testo previgente alle modifiche             
apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione            
del relativo procedimento di concessione, ferma restando la                     
possibilita' per l'autorita' competente di modificare o revocare                
l'autorizzazione medesima.                                                      
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 167 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
1) al titolo, e' riportato alla nota 2) all'art. 2.                             
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 142 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
1) al titolo, era il seguente:                                                  
"Art. 142 - Delegificazione di procedure concernenti le risorse                 
idriche                                                                         
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di            
concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo                 
idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e            
sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5                    
dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997.                                        
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del RD 11 dicembre           
1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle gia'              
accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la                 
necessita' dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di                
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non              
oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal               
fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare           
il canone per l'uso esercitato.                                                 
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di                  
derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in                 
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata           
ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle Finanze            
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino            
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque              
per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della            
presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della                   
rilevanza economica dell'attivita' idroesigente e della necessita' di           
tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della                      
sospensione e senza che cio' costituisca diritto al rilascio della              
concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo                 
dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attivita'.                          
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle                    
richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui                  
all'art. 34 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.                                  
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si                    
applicano le disposizioni dell'art. 240.".                                      

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