REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

              CAPO II                                                           
           Comunita' Montane                                                    
          Art. 5                                                                
Determinazione degli ambiti territoriali   delle Comunita' montane              
1. La Regione determina gli ambiti territoriali delle Comunita'                 
montane sulla base delle proposte presentate dai Comuni interessati,            
in modo da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per            
la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato             
delle funzioni comunali.                                                        
2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere esclusi dalla Comunita'            
montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione                  
residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento            
della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi             
di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a                 
40.000 abitanti. Per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei            
servizi svolti in forma associata possono essere inclusi comuni                 
confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che                
siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della           
Comunita' montana.                                                              
3. L'esclusione di Comuni dalle Comunita' montane, effettuata ai                
sensi del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani           
dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti             
dalla Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione            
di Comuni non montani nella Comunita' montana non comporta                      
l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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