LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46
MODIFICHE ALLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO"
Art. 5
Modifiche all'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997
1. Al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997 le parole ", o
filiale o succursale" sono soppresse.
2. Al comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997 le parole ", o
nel caso di filiali o succursali," sono soppresse.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997, citata
alla nota 1) all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 8 - Requisiti professionali
omissis
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attivita'
lavorativa con carattere di esclusivita' e continuita' in una sola
agenzia.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997, citata
alla nota 1) all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 8 - Requisiti professionali
omissis
6. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare
dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed
esclusivita' la propria attivita' nell'agenzia di viaggio o non
possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 la
responsabilita' di direzione tecnica e' assunta, a pena di revoca
dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato il quale, a
titolo di lavoratore dipendente o indipendente, assicuri la propria
attivita' all'interno dell'impresa con carattere di continuita' ed
esclusivita'.".