REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46

MODIFICHE ALLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO"

          Art. 5                                                                
Modifiche all'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997                                  
1. Al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997 le parole ", o              
filiale o succursale" sono soppresse.                                           
2. Al comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997 le parole ", o              
nel caso di filiali o succursali," sono soppresse.                              
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997, citata           
alla nota 1) all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 8 - Requisiti professionali                                               
omissis                                                                         
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attivita'            
lavorativa con carattere di esclusivita' e continuita' in una sola              
agenzia.                                                                        
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 23 del 1997, citata           
alla nota 1) all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 8 - Requisiti professionali                                               
omissis                                                                         
6. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare                
dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed                  
esclusivita' la propria attivita' nell'agenzia di viaggio o non                 
possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 la                  
responsabilita' di direzione tecnica e' assunta, a pena di revoca               
dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato il quale, a              
titolo di lavoratore dipendente o indipendente, assicuri la propria             
attivita' all'interno dell'impresa con carattere di continuita' ed              
esclusivita'.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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