REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2001, n. 39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL R.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 36 - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

          Art. 5                                                                
Integrazione dell'art. 23 del R.R. 36/00                                        
1. Dopo il comma 6 dell'art. 23 del R.R. 36/00, e' inserito il                  
seguente:                                                                       
"6 bis. A conclusione della stagione venatoria l'ATC trasmette alla             
Commissione Tecnica tutta la documentazione inerente gli errori di              
abbattimento per le valutazioni di cui al comma 4 bis dell'art. 27.".           
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 23 del Regolamento regionale n. 36 del 2000,                 
citato alla nota 1) all'art. 1, cosi' come integrato dal presente               
Regolamento, e' il seguente:                                                    
"Art. 23 - Comunicazione ed adempimenti connessi all'avvenuto                   
abbattimento                                                                    
1. Nel caso di avvenuto abbattimento il cacciatore deve apporre                 
immediatamente sul tendine d'Achille del capo abbattuto il                      
contrassegno e provvedere con propri mezzi o con l'ausilio dei                  
Responsabili di Distretto al trasporto dell'animale intero presso il            
punto di controllo, previa comunicazione immediata dell'avvenuto                
abbattimento al Responsabile di Distretto.                                      
2. Qualora la mole dell'animale e l'impraticabilita' del luogo di               
abbattimento rendano eccessivamente difficoltoso il trasporto della             
carcassa intera, e' consentita l'eviscerazione in campo; in questo              
caso le viscere debbono essere comunque portate presso il punto di              
controllo. E' vietato lo smembramento della carcassa prima della sua            
verifica al punto di controllo.                                                 
3. Presso il punto di controllo in orari prestabiliti, vengono                  
rilevati sul capo abbattuto tutte le misure biometriche previste e              
gli eventuali prelievi di campioni biologici, secondo le istruzioni             
emanate dalla Commissione tecnica.                                              
4. Delle operazioni effettuate presso il punto di controllo deve                
essere redatto verbale nella scheda di abbattimento, conforme al                
modulo indicato dall'INFS.                                                      
5. La scheda di abbattimento di cui al comma 4 deve essere                      
controfirmata dal cacciatore interessato che ne riceve una copia.               
6. Dopo le operazioni di controllo l'animale deve essere                        
obbligatoriamente preso in consegna dal cacciatore interessato. La              
copia della scheda di cui al comma 4 attesta la legalita' del                   
possesso dell'animale.                                                          
6 bis. A conclusione della stagione venatoria l'ATC trasmette alla              
Commissione tecnica tutta la documentazione inerente gli errori di              
abbattimento per le valutazioni di cui al comma 4 bis dell'art. 27.".           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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