LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35
Art. 5
Altre iscrizioni nel registro
1. La domanda diretta ad ottenere l'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 3 delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
corredata della copia autentica della deliberazione, deve essere
trasmessa alla Regione nel termine di trenta giorni dalla
deliberazione.
2. Le richieste di iscrizione nel registro riguardanti il
trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune,
l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli
amministratori con l'indicazione di quelli ai quali spetta la
rappresentanza nonche' le deliberazioni di scioglimento delle
associazioni, devono essere trasmesse alla Regione entro quindici
giorni dall'adozione delle rispettive deliberazioni o, in mancanza di
queste, dalla data dell'evento.
3. I liquidatori delle associazioni devono presentare le richieste di
loro competenza concernenti deliberazioni o eventi soggetti ad
iscrizione nel registro entro il termine di quindici giorni dalla
adozione dell'atto ovvero dell'evento.
4. Ai fini delle iscrizioni di cui ai commi 2 e 3 il richiedente deve
presentare copia autentica in carta libera della relativa
deliberazione o dichiarazione autocertificativa, ai sensi della Legge
4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, degli elementi da
iscrivere.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 4
1) La Legge 4 gennaio 1968, n. 15 concerne Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme.