REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 2

ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2000-2006

          Art. 5                                                                
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'art. 127, comma secondo della Costituzione e dell'art. 31 dello            
Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua                       
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 30 gennaio 2001  VASCO ERRANI                                          
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 2234 del 5 dicembre 2000; oggetto consiliare n. 890 (VII                     
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2000;                          
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 67 in data 29 dicembre 2000;                                         
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/II.4 del             
20 dicembre 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in            
aula del consigliere Cotti;                                                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre                
2000, atto n. 17/00;                                                            
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 81/4.1.24/C.G. del            
23 gennaio 2001.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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