REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 5
Funzioni e compiti
1. Ai sensi degli artt. 9 e 11 della Legge n. 443 del 1985 e'
istituita la Commissione regionale per l'artigianato, quale organo di
coordinamento delle attivita' delle Commissioni provinciali per
l'artigianato.
2. In relazione alla tenuta degli Albi delle imprese artigiane, la
Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti funzioni:
a) decide in via definitiva, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 443
del 1985, sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle
Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione,
modifica, e cancellazione dall'albo;
b) coordina lo svolgimento delle attivita' di revisione periodica,
nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale.
3. La Commissione predispone, sulla base dei dati relativi
all'attivita' svolta e di quelli comunicati dalle Commissioni
provinciali per l'artigianato, comprensivi dello stato di revisione
degli albi, un rapporto annuale alla Giunta regionale concernente le
attivita' artigianali nella regione Emilia-Romagna.
4. La Regione contribuisce al finanziamento di progetti di
particolare interesse per la promozione delle attivita' artigiane con
particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico
e alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi artigiani.
5. Al finanziamento delle attivita' e delle iniziative promozionali
previste al comma 4, nonche' ai criteri e alle modalita' per la
concessione dei contributi, provvede la Giunta regionale con proprio
atto nel limite dello stanziamento autorizzato dalla legge di
approvazione del bilancio di previsione regionale, secondo quanto
disposto dall'art. 18, comma 2, lett. c).
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 9 della Legge n. 443 del 1985, citata alla nota
1) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 2.
2) Il testo dell'art. 11 della Legge n. 443 del 1985, citata alla
nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 11 - Commissioni regionali per l'artigianato
La Commissione regionale, che ha sede presso la Regione ed e'
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge
nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
La Commissione di cui al precedente comma e' composta:
a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle
organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale
ed operanti nella regione.
Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono
stabilite con legge regionale.".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 7 della Legge n. 443 del 1985, citata alla nota
1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 7 - Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio
La Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo
articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di
cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a) del DPR 24 luglio 1977,
n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e
cancellazioni delle imprese artigiane dall'Albo provinciale previsto
dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza,
modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli
2, 3, 4 e 5, terzo comma.
La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato va
notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come
accoglimento della domanda stessa.
La Commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei
requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, ha
facolta' di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta
mesi la revisione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane.
Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in
favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica Amministrazione
interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino
l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5,
terzo comma, nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, ne danno
comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato ai fini
degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito,
che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno
stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere
trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.
Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per
l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione
dall'Albo provinciale delle imprese artigiane e' ammesso ricorso in
via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato,
entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa,
anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di
eventuali terzi interessati.
Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in
sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla
notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per
territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.".