REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 28

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 5                                                                
Mutui e prestiti                                                                
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso            
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle                
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art.            
19 della L.R. 18 aprile 2000, n. 10, di approvazione del Bilancio di            
previsione per l'esercizio 2001, ed imputato al Cap. 06500 e'                   
aumentato di Lire 16.000.000.000 (Euro 8.263.310,39).                           
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o                   
prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 18            
aprile 2001, n. 10 e' ridefinito in Lire 210.000.000.000 (Euro                  
108.455.948,81).                                                                
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
comma 7 dell'art. 19 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, e' ridefinito            
in Lire 176.220.372.644 (Euro 91.010.227,21).                                   
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 19 della L.R. n. 10 del 2001,                 
citata alla nota all'art. 3, era il seguente:                                   
"Art. 19 - Mutui e prestiti                                                     
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di           
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede            
di accertare nel corso dell'esercizio 2001 entro i limiti di cui al             
comma 4 dell'art. 41 della L.R.  n.31 del 1977 e successive                     
modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11                  
annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a               
norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti                         
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 1.379.000.000.000             
(Euro 712.194.063,84).                                                          
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 10 del 2001,                 
citata alla nota all'art. 3, era il seguente:                                   
"Art. 19 - Mutui e prestiti                                                     
omissis                                                                         
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2001 le autorizzazioni               
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di            
Lire 546.000.000.000  (Euro 281.985.466,90) gia' autorizzati                    
dall'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 come modificato                 
dall'art. 6 della L.R. 16 novembre 2000, n. 33, a seguito della                 
mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio              
2000.                                                                           
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 7 dell'art. 19 della L.R. n. 10 del 2001,                 
citata alla nota all'art. 3, era il seguente:                                   
"Art. 19 - Mutui e prestiti                                                     
omissis                                                                         
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annue Lire 204.729.107.275 (Euro 105.733.759,89) a                  
partire dall'esercizio finanziario 2002 e fino all'esercizio                    
finanziario 2021.                                                               
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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