REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 5                                                                
Interventi per le aziende agricole   ed agro-alimentari in                      
difficolta'. Contributi in capitale                                          
1. Per l'attuazione di interventi integrativi in favore delle aziende           
agricole ed agro-alimentari in difficolta' attivati ai sensi del                
comma 2 dell'art. 12 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9, la Regione puo'           
concedere contributi in conto capitale, secondo limiti, criteri e               
procedure definiti dalla Giunta regionale.                                      
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in alternativa ai               
contributi in conto interessi corrisposti in forma attualizzata                 
previsti al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9.               
3. Per l'esercizio 2001, al fine di assicurare la massima                       
tempestivita', l'intervento integrativo regionale attuato ai sensi              
del presente articolo puo' essere attivato, in relazione ai contenuti           
dei programmi statali che saranno predisposti a norma dell'art. 13,             
comma 2, del DLgs 30 aprile 1998, n. 173, nei limiti della                      
complessiva autorizzazione di spesa recata dall'art. 12 della L.R. 18           
aprile 2001, n. 9.                                                              
4. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto,              
nella parte spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio              
finanziario, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti            
di competenza e cassa tra i Capitoli 20058 e 20056 (CNI), a norma di            
quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10.                  
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 9 del 2001, citata           
alla nota 2) all'art. 4, e' il seguente:                                        
"Art. 12 - Interventi per le aziende agricole ed agro-alimentari in             
difficolta'                                                                     
omissis                                                                         
2. L'intervento regionale e' attivato ai sensi e nel rispetto di                
quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 e dal comma 2 dell'art. 11              
della L.R. 28 dicembre 1999, n. 39, ad integrazione dei programmi di            
intervento disposti dallo Stato in base al comma 2 dell'art. 13 del             
DLgs n. 173 del 1998.                                                           
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 9 del 2001, citata           
alla nota 2) all'art. 4, e' il seguente:                                        
"Art. 12 - Interventi per le aziende agricole ed agro-alimentari in             
difficolta'                                                                     
omissis                                                                         
3. A tal fine e' autorizzata la concessione di contributi in conto              
interessi da corrispondersi in forma attualizzata secondo limiti,               
criteri e procedure definiti dalla Giunta regionale.".                          
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 2 dell'art. 13 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173,           
concernente Disposizioni in materia di contenimento dei costi di                
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,           
a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15 della Legge 27 dicembre 1997,           
n. 449, e' il seguente:                                                         
"Art. 13 - Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle                  
imprese di trasformazione e commercializzazione                                 
omissis                                                                         
2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle             
imprese agricole e agroalimentari, il Ministero per le Politiche                
agricole, di concerto con il Ministero dell'Industria, del Commercio            
e dell'Artigianato, di intesa con la Conferenza permanente per i                
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e            
di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa                 
all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi           
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma           
di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di             
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.".                 
4) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 9 del 2001, citata alla nota             
2) all'art. 4, e' il seguente:                                                  
"Art. 12 - Interventi per le aziende agricole ed agro-alimentari in             
difficolta'                                                                     
1. Per l'attuazione di interventi in favore delle aziende agricole ed           
agro-alimentari in difficolta' e' disposta una autorizzazione di                
spesa per l'esercizio 2001 di Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50).           
  (Cap. 20058 CNI).                                                             
2. L'intervento regionale e' attivato ai sensi e nel rispetto di                
quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 e dal comma 2 dell'art. 11              
della L.R. 28 dicembre 1999, n. 39, ad integrazione dei programmi di            
intervento disposti dallo Stato in base al comma 2 dell'art. 13 del             
DLgs n. 173 del 1998.                                                           
3. A tal fine e' autorizzata la concessione di contributi in conto              
interessi da corrispondersi in forma attualizzata secondo limiti,               
criteri e procedure definiti dalla Giunta regionale.".                          
Comma 4                                                                         
5) Il testo dell'art. 13 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10,                      
concernente Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per             
l'anno finanziario 2001 e Bilancio pluriennnale 2001-2003, e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 13 - Misure di flessibilizzazione - Variazioni ai capitoli di             
spesa appartenenti ai raggruppamenti di cui all'elenco "V"                      
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse           
finanziate con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale e'               
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2001, ove                  
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative              
agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa                
iscritti all'interno dei raggruppamenti di cui all'elenco "V"                   
allegato alla presente legge, distintamente per le spese correnti e             
le spese in conto capitale, in deroga al disposto del comma 1                   
dell'art. 39 della L.R. n. 31 del 1977 e successive modificazioni,              
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.                 
2. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalita' per            
la predisposizione delle proposte di variazione al bilancio di cui al           
presente articolo.                                                              
3. Le variazioni di cui al comma 1 non possono essere deliberate dopo           
il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a               
norma del comma 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977 e successive           
modificazioni.".                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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