REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

          Art. 5                                                                
Piano di delocalizzazione                                                       
1. Entro sei mesi dalla stipula del protocollo d'intesa, il Comune              
elabora il piano di delocalizzazione con il concorso dei privati                
partecipanti.                                                                   
2. Il piano di delocalizzazione presenta i contenuti propri degli               
strumenti urbanistici attuativi e deve prevedere in particolare:                
a) l'individuazione degli immobili esistenti o in fase di                       
realizzazione che i privati partecipanti hanno acquistato o intendono           
acquistare, al fine di attuare il piano di delocalizzazione;                    
b) la dettagliata descrizione degli insediamenti da recuperare o da             
realizzare, con la individuazione delle relative tipologie edilizie,            
delle destinazioni d'uso e delle necessarie opere pubbliche e                   
dotazioni territoriali;                                                         
c) la specificazione degli interventi di demolizione delle unita'               
immobiliari non recuperate e di ripristino ambientale delle relative            
aree pertinenziali;                                                             
d) la convenzione relativa agli interventi di ripristino ambientale e           
agli usi compatibili delle aree di pertinenza non acquisite al                  
patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi del comma 4;                      
e) l'elenco delle aree di proprieta' comunale interessate                       
dall'intervento e di quelle da acquisire, con l'indicazione delle               
proprieta' e delle destinazioni d'uso attuali e di progetto, e dei              
relativi valori di esproprio;                                                   
f) i costi di realizzazione del piano e la ripartizione degli stessi            
tra i soggetti che concorrono alla sua attuazione;                              
g) i tempi di esecuzione del piano con la specificazione delle                  
diverse fasi della sua realizzazione;                                           
h) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti di                  
pianificazione territoriale e urbanistica, con la definizione dei               
loro contenuti cartografici e normativi e lo studio degli effetti               
degli interventi previsti dal piano di delocalizzazione sul sistema             
ambientale e territoriale nonche' delle misure necessarie per il loro           
inserimento nel territorio.                                                     
3. Le aree di pertinenza delle unita' immobiliari non recuperate sono           
totalmente inedificabili.                                                       
4. Le aree di pertinenza delle unita' immobiliari non recuperate sono           
acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, a seguito                     
dell'avvenuta demolizione e del ripristino ambientale. Il piano di              
delocalizzazione puo' escludere l'acquisizione delle aree, qualora il           
privato si impegni con apposita convenzione al ripristino ambientale            
delle stesse e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le            
esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio e                
rinunci agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future             
calamita' naturali.                                                             
5. Le trascrizioni nei registri immobiliari degli atti di                       
trasferimento delle aree acquisite al patrimonio indisponibile                  
comunale e delle convenzioni aventi ad oggetto il ripristino e gli              
usi delle aree non acquisite, sono effettuate a cura e a spese del              
Comune.                                                                         
6. Per la realizzazione degli immobili previsti dal piano di                    
delocalizzazione, il Comune cede a titolo gratuito a ciascun privato            
l'area urbanizzata necessaria, secondo gli indici urbanistici                   
vigenti, per l'edificazione di una unita' immobiliare equivalente a             
quella non recuperata e comunque non avente una superficie utile                
abitabile maggiore di 200 metri quadrati. Su richiesta                          
dell'interessato il Comune puo' cedere, a titolo oneroso, l'ulteriore           
area urbanizzata necessaria per la realizzazione di un immobile di              
maggiori dimensioni.                                                            
7. Gli interventi di trasformazione previsti dal piano di                       
delocalizzazione si attuano attraverso il rilascio di concessioni               
edilizie o di altro titolo abilitativo previsto dalla legge. Gli                
interventi non sono soggetti al contributo concessorio, per una quota           
massima corrispondente alla superficie o al volume dell'unita'                  
immobiliare non recuperata.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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