LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25
NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000
Art. 5
Piano di delocalizzazione
1. Entro sei mesi dalla stipula del protocollo d'intesa, il Comune
elabora il piano di delocalizzazione con il concorso dei privati
partecipanti.
2. Il piano di delocalizzazione presenta i contenuti propri degli
strumenti urbanistici attuativi e deve prevedere in particolare:
a) l'individuazione degli immobili esistenti o in fase di
realizzazione che i privati partecipanti hanno acquistato o intendono
acquistare, al fine di attuare il piano di delocalizzazione;
b) la dettagliata descrizione degli insediamenti da recuperare o da
realizzare, con la individuazione delle relative tipologie edilizie,
delle destinazioni d'uso e delle necessarie opere pubbliche e
dotazioni territoriali;
c) la specificazione degli interventi di demolizione delle unita'
immobiliari non recuperate e di ripristino ambientale delle relative
aree pertinenziali;
d) la convenzione relativa agli interventi di ripristino ambientale e
agli usi compatibili delle aree di pertinenza non acquisite al
patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi del comma 4;
e) l'elenco delle aree di proprieta' comunale interessate
dall'intervento e di quelle da acquisire, con l'indicazione delle
proprieta' e delle destinazioni d'uso attuali e di progetto, e dei
relativi valori di esproprio;
f) i costi di realizzazione del piano e la ripartizione degli stessi
tra i soggetti che concorrono alla sua attuazione;
g) i tempi di esecuzione del piano con la specificazione delle
diverse fasi della sua realizzazione;
h) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, con la definizione dei
loro contenuti cartografici e normativi e lo studio degli effetti
degli interventi previsti dal piano di delocalizzazione sul sistema
ambientale e territoriale nonche' delle misure necessarie per il loro
inserimento nel territorio.
3. Le aree di pertinenza delle unita' immobiliari non recuperate sono
totalmente inedificabili.
4. Le aree di pertinenza delle unita' immobiliari non recuperate sono
acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, a seguito
dell'avvenuta demolizione e del ripristino ambientale. Il piano di
delocalizzazione puo' escludere l'acquisizione delle aree, qualora il
privato si impegni con apposita convenzione al ripristino ambientale
delle stesse e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le
esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio e
rinunci agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future
calamita' naturali.
5. Le trascrizioni nei registri immobiliari degli atti di
trasferimento delle aree acquisite al patrimonio indisponibile
comunale e delle convenzioni aventi ad oggetto il ripristino e gli
usi delle aree non acquisite, sono effettuate a cura e a spese del
Comune.
6. Per la realizzazione degli immobili previsti dal piano di
delocalizzazione, il Comune cede a titolo gratuito a ciascun privato
l'area urbanizzata necessaria, secondo gli indici urbanistici
vigenti, per l'edificazione di una unita' immobiliare equivalente a
quella non recuperata e comunque non avente una superficie utile
abitabile maggiore di 200 metri quadrati. Su richiesta
dell'interessato il Comune puo' cedere, a titolo oneroso, l'ulteriore
area urbanizzata necessaria per la realizzazione di un immobile di
maggiori dimensioni.
7. Gli interventi di trasformazione previsti dal piano di
delocalizzazione si attuano attraverso il rilascio di concessioni
edilizie o di altro titolo abilitativo previsto dalla legge. Gli
interventi non sono soggetti al contributo concessorio, per una quota
massima corrispondente alla superficie o al volume dell'unita'
immobiliare non recuperata.