REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002

          Art. 4                                                                
Giornate e forme di caccia                                                      
1. La settimana venatoria e' compresa fra il lunedi' e la domenica              
successiva, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18            
della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. La caccia di selezione agli               
ungulati, alla cerca o all'aspetto puo' essere esercitata in tre                
giornate a scelta ogni settimana.                                               
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e'                     
consentita nelle forme sottoindicate, dal 16 settembre 2001 al 31               
gennaio 2002:                                                                   
- dal 16 settembre al 30 settembre 2001, da appostamento e/o vagante            
con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in due giornate               
fisse (giovedi' e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non             
si applica alle Aziende agrituristico-venatorie e alla caccia di                
selezione agli ungulati, ove il cacciatore puo' svolgere fino a tre             
giornate di caccia settimanali a scelta;                                        
- dall'1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002, da appostamento e/o vagante           
con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in tre giornate a             
scelta ogni settimana;                                                          
- dall'1 ottobre al 30 novembre 2001, possono essere fruite due                 
giornate in piu' a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola              
migratoria, da appostamento.                                                    
3. Qualora le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma           
2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedano nei              
rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione                      
dell'esercizio venatorio alla data dell'1 settembre 2001, la caccia             
in tale periodo si potra' effettuare in un massimo di cinque giornate           
fisse - sabato 1, domenica 2, giovedi' 6, domenica 9 e giovedi' 13              
settembre 2001 - esclusivamente da appostamento, fisso e temporaneo,            
fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte              
dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, -                
ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia                
nelle Aziende faunistico-venatorie o da appostamento fisso con                  
richiami vivi.                                                                  
4. Tali specie vengono individuate dalle Province tra le seguenti:              
cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora. Le Province                
possono inoltre individuare altre specie appartenenti alla fauna                
migratoria acquatica.                                                           
5. In detto periodo non si applica la limitazione alle sopracitate              
giornate per la caccia di selezione agli ungulati.                              
6. Nel medesimo periodo nelle Aziende agri-turistico-venatorie                  
l'esercizio venatorio, consentito ai sensi del comma 2, lettera b)              
dell'art. 50 della L.R. 8/94, come modificata dalla L.R. 6/00, si               
svolge per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui                
all'art. 5 e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori             
che svolgano l'esercizio venatorio in dette Aziende il numero delle             
giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre.                 
7. Le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma 2                 
dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono modificare           
i termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) previo parere                    
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.                                 
8. La caccia alla fauna migratoria di cui al comma 1 dell'art. 36 bis           
della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00 si svolge nelle forme           
previste nel provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma            
2 del medesimo articolo.                                                        
9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni                
settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate           
sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate           
anche le giornate effettuate nelle Aziende venatorie.                           
10. La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati e' consentita nelle           
forme previste dall'apposito vigente regolamento.                               
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157 del 1992,               
citata alla nota all'art. 3, e' il seguente:                                    
"Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria                   
omissis                                                                         
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere               
superiore a tre. Le Regioni possono consentire la libera scelta al              
cacciatore, escludendo i giorni di martedi' e venerdi', nei quali               
l'esercizio dell'attivita' venatoria e' in ogni caso sospeso.                   
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 157 del 1992,               
citata alla nota all'art. 3, e' riportato alla stessa nota.                     
Comma 6                                                                         
3) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 50 della L.R. 15             
febbraio 1994, n. 8, concernente Disposizioni per la protezione della           
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria, come                
modificata dalla L.R. 6/00, e' il seguente:                                     
"Art. 50 - Calendario venatorio                                                 
omissis                                                                         
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il Calendario                 
venatorio provinciale, con il quale:                                            
omissis                                                                         
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende                              
agrituristico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento,               
dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno.                                    
omissis".                                                                       
Comma 7                                                                         
4) Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 157 del 1992,               
citata alla nota all'art. 3, e' riportato alla stessa nota.                     
Comma 8                                                                         
5) Il testo del comma 1 dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994,              
citata alla nota 3) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 36 bis - Regolazione dei processi di mobilita' controllata per            
l'attivita' venatoria                                                           
1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna              
migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle                
specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al            
di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni,            
dall'1 ottobre al termine della stagione venatoria.                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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