REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

     PARTE PRIMA                                                                
   DISPOSIZIONI GENERALI                                                        
   E NORME DI PRINCIPIO                                                         
           TITOLO I                                                             
        FINALITA' E PRINCIPI                                                    
          Art. 4                                                                
Conferimento a soggetti esterni                                                 
di attivita' amministrative                                                     
1. La Regione, nonche' le Province ed i Comuni nell'ambito dei propri           
ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialita' e buon                  
andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicita',             
efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive                     
Amministrazioni lo svolgimento di attivita' propedeutiche                       
all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di                  
attivita' materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.              
2. Il conferimento di cui al comma 1 e' regolato da apposite                    
convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialita' e           
mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono                  
comunque contenere:                                                             
a) la descrizione delle attivita' oggetto della convenzione con le              
modalita' di realizzazione di essa;                                             
b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti               
collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilita' del soggetto al            
quale vengono affidate le attivita';                                            
c) le modalita' dei controlli della Regione sull'espletamento delle             
attivita' oggetto della convenzione;                                            
d) la durata ed il compenso.                                                    
3. La Regione puo' affidare mediante convenzione, anche pluriennale,            
ad uno o piu' soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di                  
contributi. La convenzione puo' altresi' riguardare la loro                     
concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di                 
selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza               
pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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