REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

              CAPO II                                                           
           Comunita' Montane                                                    
          Art. 4                                                                
Esercizio associato di funzioni   e di servizi comunali                         
1. Ai sensi dell'art. 28 del DLgs n. 267 del 2000, l'esercizio                  
associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla             
Regione spetta alle Comunita' montane.                                          
2. In attuazione dei principi fissati dallo statuto, le modalita' di            
organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi, nonche' i            
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono                    
disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni e la Comunita'               
montana.                                                                        
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 28 del DLgs n. 267 del 2000, concernente Testo               
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, e' il seguente:           
"Art. 28 - Funzioni                                                             
1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi              
conferite dalla Regione spetta alle Comunita' montane. Spetta,                  
altresi', alle Comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione             
ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.                  
2. Spettano alle Comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge           
e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione                
europea o dalle leggi statali e regionali.                                      
3. Le Comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed                  
interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli                  
obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli                   
previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che                 
possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi           
di esecuzione del piano.                                                        
4. Le Comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del             
piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano             
territoriale di coordinamento.                                                  
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi                    
aggiornamenti sono adottati dalle Comunita' montane ed approvati                
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.            
6. Gli interventi finanziari disposti dalle Comunita' montane e da              
altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati                  
esclusivamente ai territori classificati montani.                               
7. Alle Comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo            
32, comma 5.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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