REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 4                                                                
Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese                           
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno                
finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di competenza              
definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3, fatto salvo               
l'impegno delle disponibilita' autorizzato sugli esercizi futuri a              
norma degli articoli 57 e 58 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme             
per la disciplina della contabilita' della Regione Emilia-Romagna" e            
successive modificazioni.                                                       
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno             
finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di cassa                   
definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3.                           
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo degli articoli 57 e 58 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 57 - Impegni di spesa                                                     
I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei             
limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in                
corso.                                                                          
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le              
somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad                
altri titoli, a creditori determinati o determinabili sempreche' la             
relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine                         
dell'esercizio.                                                                 
Per le spese in conto capitale ripartite per legge in piu' esercizi             
finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale           
riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno puo'                  
estendersi a piu' anni, fatto salvo il limite di cui al successivo              
art. 58, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare               
degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.                      
La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni di spesa           
corrente che vengono assunti per piu' esercizi, quando cio' sia                 
indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.                       
La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese             
da erogarsi in annualita' debbono coincidere con la decorrenza e con            
le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualita' medesime.           
L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del precedente comma 5,           
sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e            
di scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio dalla Ragioneria            
regionale.                                                                      
Per le spese da erogarsi in annualita', il primo degli stanziamenti             
annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a bilancio in                    
dipendenza della autorizzazione di legge, costituisce il limite                 
massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti           
pagamenti relativi alla prima annualita'. Gli impegni cosi' assunti             
si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualita' da                   
pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.              
Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la                
Ragioneria regionale provvede d'ufficio alla rettifica delle                    
disponibilita' di fondi su capitolo, aggiungendovi l'eventuale                  
differenza residuale tra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale            
dei pagamenti effettuati sul medesimo.                                          
Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i               
residui passivi, la Ragioneria provvede all'accertamento della                  
eventuale economia sull'impegno medesimo.                                       
          Art. 58 - Assunzione di impegni sugli esercizi futuri                 
Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di              
cui al comma 3 del precedente articolo 57, la facolta' di assumere              
impegni a carico di esercizi futuri e' limitata al secondo esercizio            
successivo a quello di normale scadenza della legislatura.                      
Nel caso delle spese in annualita' la facolta' di assumere impegni su           
nuovi limiti d'impegno e' circoscritta all'esercizio immediatamente             
successivo a quello di normale scadenza della legislatura.".                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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