REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 4                                                                
Sistema informativo regionale                                                   
1. Per le attivita' inerenti al sistema informativo regionale,                  
secondo le finalita' di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976,             
n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n.              
30, sono disposte le seguenti integrazioni e autorizzazioni di spesa            
per i sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno           
indicati:                                                                       
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26           
luglio 1988, n. 30)"   Esercizio 2001: + Lire 5.500.000.000 (Euro               
2.840.512,94)Esercizio 2002:   Lire 2.000.000.000 (Euro                      
1.032.913,80)                                                                   
b) Cap. 03907 "Spese per la manutenzione e lo sviluppo del sistema              
informativo finanziario-contabile (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" (CNI)           
  Esercizio 2001: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)                        
c) Cap. 03910 "Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17,           
comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"   Esercizio 2001: + Lire                  
12.000.000.000 (Euro 6.197.482,79)Esercizio 2002:   Lire                     
2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)                                               
d) Cap. 03911 "Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione           
dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"   Esercizio 2001: + Lire                 
1.500.000.000 (Euro 774.685,35)Esercizio 2002: Lire 1.000.000.000            
(Euro 516.456,90)                                                               
e) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali per l'impianto di un                 
sistema informativo (art. 17, commi 2 e 3, L.R. 26 luglio 1988, n.              
30)"   Esercizio 2001: + Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50).                
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Legge 19 maggio 1976, n. 335, e' stata abrogata dal DLgs 28               
marzo 2000, n. 76, concernente Principi fondamentali e norme di                 
coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle Regioni,           
in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della Legge 25 giugno 1999, n.           
208.                                                                            
La norma sostitutiva dell'art. 34 della Legge n. 335 del 1976 e' il             
comma 1 dell'art. 32 del DLgs n. 76 del 2000, sopra citato, che di              
seguito si riporta:                                                             
"Art. 32 - Cooperazione Stato-Regioni                                           
1. Gli organi statali e le Regioni sono tenuti a fornirsi                       
reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento                
delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto,                
nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei                   
rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.              
omissis".                                                                       
2) La L.R. 26 luglio 1988, n. 30, concerne Costituzione del sistema             
informativo regionale.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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