LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 4
Personale trasferito di qualifica dirigenziale
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica maturata
all'atto del trasferimento, ivi compresi gli effetti dell'anzianita'
di servizio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, ad ogni unita' di
personale la Regione corrisponde, una tantum, gli emolumenti previsti
al comma 3 dell'art. 3; la misura del compenso incentivante, di cui
alla lett. a), e' definita dalla Giunta regionale in analogia col
criterio stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale per il
personale di qualifica non dirigenziale.
3. Ad ogni unita' di personale e' mantenuta l'erogazione mensile,
nella forma di assegno ad personam, della retribuzione di posizione
stabilita dalla Regione per l'incarico espletato dal dipendente
all'atto del trasferimento, fino alla scadenza prevista; dopo il
conferimento di un incarico dirigenziale da parte dell'ente di
destinazione, e' mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di
assegno ad personam e fino alla scadenza dell'incarico conferito
dalla Regione, della differenza tra l'importo come sopra definito e
quello stabilito per l'espletamento del nuovo incarico.
4. I contratti gia' stipulati tra i dipendenti e la Regione, aventi
ad oggetto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi
dell'art. 17 del vigente CCNL - area della dirigenza, conservano
piena efficacia rispetto all'ente di destinazione; in capo alla
Regione permane l'obbligo di corrispondere l'indennita'
supplementare, secondo i criteri e le modalita' concordate.
5. Nel calcolo dell'indennita' supplementare, ai sensi del comma 4,
si fa riferimento all'ammontare mensile della retribuzione di
posizione stabilita dalla Regione per l'incarico espletato dal
dipendente all'atto del trasferimento. Detta indennita' assorbe il
compenso incentivante di cui al comma 2.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 4
Il testo dell'art. 17 del vigente Contratto collettivo nazionale del
lavoro - area della dirigenza, e' il seguente:
"Art. 17 - Risoluzione consensuale
1. L'ente o il dirigente possono proporre all'altra parte la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti, previa disciplina delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un'indennita'
supplementare nell'ambito della effettiva capacita' di spesa dei
rispettivi bilanci. La misura dell'indennita' puo' variare fino ad un
massimo di 24 mensilita', comprensive della quota della retribuzione
di posizione in godimento.
3. Per le Regioni e le Province, la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro e' praticabile prioritariamente in presenza di
processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui e' correlata
una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parita' di
funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione
stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la
conseguente ridefinizione delle relative competenze.
4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei
requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione
ai sensi dell'art. 8.".