REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

          Art. 4                                                                
Personale trasferito di qualifica dirigenziale                                  
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica maturata           
all'atto del trasferimento, ivi compresi gli effetti dell'anzianita'            
di servizio.                                                                    
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, ad ogni unita' di                    
personale la Regione corrisponde, una tantum, gli emolumenti previsti           
al comma 3 dell'art. 3; la misura del compenso incentivante, di cui             
alla lett. a), e' definita dalla Giunta regionale in analogia col               
criterio stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale per il             
personale di qualifica non dirigenziale.                                        
3. Ad ogni unita' di personale e' mantenuta l'erogazione mensile,               
nella forma di assegno ad personam, della retribuzione di posizione             
stabilita dalla Regione per l'incarico espletato dal dipendente                 
all'atto del trasferimento, fino alla scadenza prevista; dopo il                
conferimento di un incarico dirigenziale da parte dell'ente di                  
destinazione, e' mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di                 
assegno ad personam e fino alla scadenza dell'incarico conferito                
dalla Regione, della differenza tra l'importo come sopra definito e             
quello stabilito per l'espletamento del nuovo incarico.                         
4. I contratti gia' stipulati tra i dipendenti e la Regione, aventi             
ad oggetto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi           
dell'art. 17 del vigente CCNL - area della dirigenza, conservano                
piena efficacia rispetto all'ente di destinazione; in capo alla                 
Regione permane l'obbligo di corrispondere l'indennita'                         
supplementare, secondo i criteri e le modalita' concordate.                     
5. Nel calcolo dell'indennita' supplementare, ai sensi del comma 4,             
si fa riferimento all'ammontare mensile della retribuzione di                   
posizione stabilita dalla Regione per l'incarico espletato dal                  
dipendente all'atto del trasferimento. Detta indennita' assorbe il              
compenso incentivante di cui al comma 2.                                        
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art. 17 del vigente Contratto collettivo nazionale del            
lavoro - area della dirigenza, e' il seguente:                                  
"Art. 17 - Risoluzione consensuale                                              
1. L'ente o il dirigente possono proporre all'altra parte la                    
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.                                 
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti, previa disciplina delle                 
condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un'indennita'           
supplementare nell'ambito della effettiva capacita' di spesa dei                
rispettivi bilanci. La misura dell'indennita' puo' variare fino ad un           
massimo di 24 mensilita', comprensive della quota della retribuzione            
di posizione in godimento.                                                      
3. Per le Regioni e le Province, la risoluzione consensuale del                 
rapporto di lavoro e' praticabile prioritariamente in presenza di               
processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui e' correlata             
una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parita' di                 
funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione             
stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la              
conseguente ridefinizione delle relative competenze.                            
4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei            
requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di           
lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione           
ai sensi dell'art. 8.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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