REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

          Art. 4                                                                
Attribuzione delle competenze                                                   
1. I procedimenti concessori ed autorizzativi sono di competenza del            
Servizio regionale territorialmente competente, di seguito denominato           
Servizio. Il Servizio assume pertanto, sulla base degli indirizzi               
elaborati dalla Direzione generale competente, tutti i provvedimenti            
relativi alle concessioni di acqua pubblica, ed in particolare i                
seguenti:                                                                       
a) rilascio, diniego, rinnovo e modifica della concessione;                     
b) revoca e decadenza della concessione;                                        
c) sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;                     
d) presa d'atto della rinuncia alla concessione;                                
e) modifica della titolarita' della concessione.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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