LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35
Art. 4
Iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento
della personalita' giuridica
1. La domanda di iscrizione nel registro di cui all'articolo 3 ai
fini del riconoscimento della personalita' giuridica, sottoscritta
dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla documentazione
indicata dall'articolo 1, comma 2 del regolamento statale, come
specificato dalle disposizioni della Giunta regionale previste
all'articolo 3, comma 5.
2. L'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della
personalita' giuridica di una fondazione, oltre che per domanda dei
soggetti legittimati ai sensi di legge, puo' essere disposta
d'ufficio in caso di ingiustificata inerzia di tali soggetti.
3. L'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della
personalita' giuridica e' disposta previa valutazione dello scopo e
degli elementi patrimoniali, personali e dell'idoneita' della
dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalita' statutarie.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1, comma 2 del regolamento statale citato alla
nota 1) all'art. 3, e' il seguente:
"2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica,
sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la
rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui
provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti
allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La
prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione
della domanda.".