REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 4
Composizione delle Commissioni provinciali
per l'artigianato
1. La Commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con
decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque
anni ed e' composta da:
a) otto titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale
da almeno tre anni, designati dalle organizzazioni artigiane di
categoria piu' rappresentative a struttura nazionale con strutture
presenti ed operanti a livello provinciale, secondo criteri fissati
con proprio atto dalla Giunta regionale;
b) tre membri designati tra i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative su base
nazionale ed operanti nella provincia;
c) il Direttore della sede provinciale INPS, o un suo delegato;
d) un rappresentante designato dal responsabile della Direzione
provinciale del lavoro;
e) quattro esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta
regionale, su designazione delle organizzazioni di cui alla lettera
a).
2. Il Presidente della Commissione provinciale e' eletto tra i
rappresentanti di cui alla lett. a) del primo comma nella seduta di
insediamento con il voto favorevole della meta' piu' uno dei
componenti la Commissione. Qualora nella prima votazione non si
raggiunga tale maggioranza si procede alla votazione di ballottaggio
fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A
parita' di voti e' eletto Presidente il piu' anziano di eta'.
Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il
Vicepresidente.
3. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei
requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina. La decadenza dei
componenti di cui alla lettera a) e' pronunciata dal Presidente della
Giunta regionale. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere
b), c) e d) avviene a seguito di nuova designazione dell'autorita'
competente.
4. In caso di dimissioni o decesso la sostituzione dei componenti
avviene a seguito di designazione da parte dell'organismo avente
titolo alla designazione ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e)
di cui al comma 1.
5. Si applicano alla Commissione provinciale per l'artigianato gli
articoli 15 e 18 della L.R. n. 24 del 1994.
6. La designazione dei componenti indicati alle lettere a), b), c),
d) ed e) del comma 1 deve essere comunicata al Presidente della
Giunta regionale entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In
caso di omessa designazione di alcuni dei membri, il Presidente della
Giunta regionale, assegna un ulteriore termine non superiore a trenta
giorni per provvedervi. Decorso inutilmente anche quest'ultimo
termine, provvede ugualmente alla nomina dei membri gia' designati e
alla costituzione della Commissione, la quale risulta validamente
costituita a tutti gli effetti. E' fatta salva la nomina dei
componenti designati tardivamente.
7. La prima seduta della Commissione e' convocata dal componente piu'
anziano d'eta', che la presiede, entro il termine di trenta giorni
dalla comunicazione da parte della Regione Emilia-Romagna ai
componenti della Commissione provinciale per l'artigianato del
decreto di costituzione. In caso di inosservanza dell'obbligo di
convocazione provvede il dirigente regionale competente.
CAPO II
Commissione regionale per l'artigianato
NOTA ALL'ART. 4
Comma 5
Il testo degli articoli 15 e 18 della L.R. n. 24 del 1994, citata
alla nota all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 15 - Scadenza e ricostituzione degli organi
1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 14 esercitano le loro
funzioni fino alla scadenza, tranne che sia diversamente disposto in
modo espresso.
2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile
affinche' il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza
degli stessi.
3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel
termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti
entro il periodo di proroga di cui agli artt. 18 e 19.
4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del
periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata ad essa
provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta
regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del
Consiglio vi provvede la Giunta regionale ai sensi della lettera i)
del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto.
5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano
immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non
sia ancora esaurito.".
"Art. 18 - Regime di proroga
1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione
attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per
quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono
adottare gli atti meramente esecutivi nonche' gli atti urgenti e
indifferibili specificamente motivando in ordine a tale urgenza e
indifferibilita'. Ogni altro atto eventualmente assunto e'
illegittimo.
2. Gli organi consultivi e di controllo non ricostituiti alla loro
scadenza sono prorogati per novanta giorni. In tale periodo essi
conservano la pienezza delle loro funzioni.
3. Decorso il periodo di proroga di cui ai commi 1 e 2 senza che si
sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli
atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attivita'
prestate non possono essere corrisposte indennita', compensi e
rimborsi spese di qualsiasi natura.
4. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano
immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non
si e' esaurito.".