REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 4                                                                
Composizione delle Commissioni provinciali                                      
per l'artigianato                                                               
1. La Commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con               
decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque            
anni ed e' composta da:                                                         
a) otto titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale             
da almeno tre anni, designati dalle organizzazioni artigiane di                 
categoria piu' rappresentative a struttura nazionale con strutture              
presenti ed operanti a livello provinciale, secondo criteri fissati             
con proprio atto dalla Giunta regionale;                                        
b) tre membri designati tra i rappresentanti delle organizzazioni               
sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative su base                
nazionale ed operanti nella provincia;                                          
c) il Direttore della sede provinciale INPS, o un suo delegato;                 
d) un rappresentante designato dal responsabile della Direzione                 
provinciale del lavoro;                                                         
e) quattro esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta              
regionale, su designazione delle organizzazioni di cui alla lettera             
a).                                                                             
2. Il Presidente della Commissione provinciale e' eletto tra i                  
rappresentanti di cui alla lett. a) del primo comma nella seduta di             
insediamento con il voto favorevole della meta' piu' uno dei                    
componenti la Commissione. Qualora nella prima votazione non si                 
raggiunga tale maggioranza si procede alla votazione di ballottaggio            
fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A                 
parita' di voti e' eletto Presidente il piu' anziano di eta'.                   
Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il                    
Vicepresidente.                                                                 
3. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei                    
requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina. La decadenza dei           
componenti di cui alla lettera a) e' pronunciata dal Presidente della           
Giunta regionale. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere            
b), c) e d) avviene a seguito di nuova designazione dell'autorita'              
competente.                                                                     
4. In caso di dimissioni o decesso la sostituzione dei componenti               
avviene a seguito di designazione da parte dell'organismo avente                
titolo alla designazione ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e)            
di cui al comma 1.                                                              
5. Si applicano alla Commissione provinciale per l'artigianato gli              
articoli 15 e 18 della L.R. n. 24 del 1994.                                     
6. La designazione dei componenti indicati alle lettere a), b), c),             
d) ed e) del comma 1 deve essere comunicata al Presidente della                 
Giunta regionale entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In               
caso di omessa designazione di alcuni dei membri, il Presidente della           
Giunta regionale, assegna un ulteriore termine non superiore a trenta           
giorni per provvedervi. Decorso inutilmente anche quest'ultimo                  
termine, provvede ugualmente alla nomina dei membri gia' designati e            
alla costituzione della Commissione, la quale risulta validamente               
costituita a tutti gli effetti. E' fatta salva la nomina dei                    
componenti designati tardivamente.                                              
7. La prima seduta della Commissione e' convocata dal componente piu'           
anziano d'eta', che la presiede, entro il termine di trenta giorni              
dalla comunicazione da parte della Regione Emilia-Romagna ai                    
componenti della Commissione provinciale per l'artigianato del                  
decreto di costituzione. In caso di inosservanza dell'obbligo di                
convocazione provvede il dirigente regionale competente.                        
CAPO II                                                                         
Commissione regionale per l'artigianato                                         
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 5                                                                         
Il testo degli articoli 15 e 18 della L.R. n. 24 del 1994, citata               
alla nota all'art. 3, e' il seguente:                                           
"Art. 15 - Scadenza e ricostituzione degli organi                               
1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 14 esercitano le loro                 
funzioni fino alla scadenza, tranne che sia diversamente disposto in            
modo espresso.                                                                  
2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile                  
affinche' il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza              
degli stessi.                                                                   
3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel           
termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti               
entro il periodo di proroga di cui agli artt. 18 e 19.                          
4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del               
periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata ad essa           
provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta                   
regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del             
Consiglio vi provvede la Giunta regionale ai sensi della lettera i)             
del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto.                                         
5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano                  
immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non              
sia ancora esaurito.".                                                          
"Art. 18 - Regime di proroga                                                    
1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione           
attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per                   
quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono             
adottare gli atti meramente esecutivi nonche' gli atti urgenti e                
indifferibili specificamente motivando in ordine a tale urgenza e               
indifferibilita'. Ogni altro atto eventualmente assunto e'                      
illegittimo.                                                                    
2. Gli organi consultivi e di controllo non ricostituiti alla loro              
scadenza sono prorogati per novanta giorni. In tale periodo essi                
conservano la pienezza delle loro funzioni.                                     
3. Decorso il periodo di proroga di cui ai commi 1 e 2 senza che si             
sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli           
atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attivita'            
prestate non possono essere corrisposte indennita', compensi e                  
rimborsi spese di qualsiasi natura.                                             
4. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano                    
immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non             
si e' esaurito.".                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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