REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 4                                                                
Incompatibilita'                                                                
1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del                  
Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:                         
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;                    
b) componente del Governo nazionale;                                            
c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,              
consigliere regionale;                                                          
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o                         
circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o                            
circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;                           
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti           
pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente capitale               
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o              
comunali;                                                                       
f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e                
movimenti politici;                                                             
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche           
o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle                          
telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche                       
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della           
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio                    
risparmiatore delle societa' commerciali e delle societa' cooperative           
non versa in situazione di incompatibilita';                                    
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i            
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;                
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.                                     
2. Ciascun componente del Comitato e' tenuto a comunicare                       
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del                 
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano                   
configurare cause di incompatibilita'.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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