LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 4
Incompatibilita'
1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del
Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del Governo nazionale;
c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,
consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o
circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o
circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti
pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e
movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche
o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio
risparmiatore delle societa' commerciali e delle societa' cooperative
non versa in situazione di incompatibilita';
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2. Ciascun componente del Comitato e' tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano
configurare cause di incompatibilita'.