REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 29
NORME PER LO SVILUPPO DELL'ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATO "BED AND BREAKFAST"
Art. 4
Pubblicita' dell'attivita'
1. La Provincia, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 4
dell'articolo 3, redige annualmente l'elenco delle attivita'
ricettive di cui all'articolo 1, con particolare riferimento ai
prezzi praticati, e provvede alla sua pubblicizzazione nelle forme
ritenute opportune.