REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 29

NORME PER LO SVILUPPO DELL'ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATO "BED AND BREAKFAST"

          Art. 4                                                                
Pubblicita' dell'attivita'                                                      
1. La Provincia, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 4               
dell'articolo 3, redige annualmente l'elenco delle attivita'                    
ricettive di cui all'articolo 1, con particolare riferimento ai                 
prezzi praticati, e provvede alla sua pubblicizzazione nelle forme              
ritenute opportune.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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