REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10

             TITOLO II                                                          
         TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI                               
          Art. 4                                                                
Borse di studio                                                                 
1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e                        
all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema                    
nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione               
professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi             
della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso                    
l'attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a                 
rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni            
economiche e residenti sul territorio regionale.                                
2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della Legge 62/00, al fine di              
ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella           
misura massima stabilita dalla Giunta regionale e di pari importo,              
vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla                  
relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie           
la cui situazione economica annua, determinata secondo le                       
disposizioni di cui al DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive                  
modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a 30 milioni di Lire           
netti (pari a 15.493,71 Euro) per un nucleo familiare di tre                    
componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo               
stesso.                                                                         
3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica           
annua sia compresa fra il limite stabilito al comma 2 e Lire 60                 
milioni netti (pari a 30.987,41 Euro) per un nucleo familiare di tre            
componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo               
stesso, le borse di studio di pari importo, non superiore alla misura           
massima prevista al comma 2, sono erogate a sostegno delle spese per            
l'istruzione.                                                                   
4. La Giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari,                
l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e           
grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono                 
essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 3.                    
5. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformita' di trattamento,             
stabilisce altresi' le modalita' attraverso le quali le Province, di            
intesa con i Comuni, provvedono all'assegnazione delle borse di                 
studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole.                    
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il comma 11 dell'art. 1 della Legge 62/00, citata alla nota 1)               
all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 2.                                  
2) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 109 concerne Definizioni di criteri                
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che            
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,             
comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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