LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10
TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 4
Borse di studio
1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e
all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema
nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione
professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi
della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso
l'attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a
rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni
economiche e residenti sul territorio regionale.
2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della Legge 62/00, al fine di
ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella
misura massima stabilita dalla Giunta regionale e di pari importo,
vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla
relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie
la cui situazione economica annua, determinata secondo le
disposizioni di cui al DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive
modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a 30 milioni di Lire
netti (pari a 15.493,71 Euro) per un nucleo familiare di tre
componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo
stesso.
3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica
annua sia compresa fra il limite stabilito al comma 2 e Lire 60
milioni netti (pari a 30.987,41 Euro) per un nucleo familiare di tre
componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo
stesso, le borse di studio di pari importo, non superiore alla misura
massima prevista al comma 2, sono erogate a sostegno delle spese per
l'istruzione.
4. La Giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari,
l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e
grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono
essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformita' di trattamento,
stabilisce altresi' le modalita' attraverso le quali le Province, di
intesa con i Comuni, provvedono all'assegnazione delle borse di
studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 2
1) Il comma 11 dell'art. 1 della Legge 62/00, citata alla nota 1)
all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 2.
2) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 109 concerne Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.