REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002
Art. 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Per la stagione venatoria 2001-2002 le specie cacciabili ed i
periodi di caccia sono i seguenti:
a) specie cacciabili dal 16 settembre al 2 dicembre 2001: starna
(Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune
(Lepus europaeus);coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b) specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre 2001: quaglia
(Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus
merula);allodola (Alauda arvensis);
c) specie cacciabili dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002:
alzavola (Anas crecca); beccaccia (Scolopax
rusticola);beccaccino (Gallinago gallinago); canapiglia (Anas
strepera);cesena (Turdus pilaris);codone (Anas acuta);
colombaccio (Columba palumbus);cornacchia grigia (Corvus corone
cornix); fagiano (Phasianus colchicus);fischione (Anas
penelope);folaga (Fulica atra); frullino (Limnocryptes
minimus);gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);gazza (Pica
pica);germano reale (Anas platyrhynchos);ghiandaia (Garrulus
glandarius);marzaiola (Anas querquedula);mestolone (Anas
clypeata);moretta (Aythya fuligula);moriglione (Aythya
ferina);pavoncella (Vanellus vanellus);porciglione (Rallus
aquaticus); tordo bottaccio (Turdus philomelos);tordo sassello
(Turdus iliacus);volpe (Vulpes vulpes);
d) specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre 2001 unicamente in
forma selettiva: capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus
elaphus);daino (Dama dama);muflone (Ovis musimon);
e) specie cacciabili dall'1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002, in forma
collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non
consecutivi: cinghiale (Sus scrofa);
f) specie cacciabili in forma selettiva dall'1 ottobre al 30 novembre
2001: cinghiale (Sus scrofa).
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.
157 per la sola caccia di selezione alle specie capriolo, cervo,
daino, muflone e cinghiale, i termini di cui al comma 1, lettere d)
ed f) possono essere modificati e comunque contenuti tra l'1 agosto
2001 e il 31 gennaio 2002, nel rispetto dell'arco temporale massimo
di due mesi anche non consecutivi.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 2
Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.
157, concernente Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, e' il seguente:
"Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria
omissis
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle
diverse realta' territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I
termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato
al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La
stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli
ungulati sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati
dalle Regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere
autorizzata a far tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco
temporale di cui al comma 1.
omissis".