REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002

          Art. 3                                                                
Specie cacciabili e periodi di caccia                                           
1. Per la stagione venatoria 2001-2002 le specie cacciabili ed i                
periodi di caccia sono i seguenti:                                              
a) specie cacciabili dal 16 settembre al 2 dicembre 2001: starna                
(Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa);   lepre comune                 
(Lepus europaeus);coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);                
b) specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre 2001: quaglia              
(Coturnix coturnix);   tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus             
merula);allodola (Alauda arvensis);                                          
c) specie cacciabili dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002:                  
alzavola (Anas crecca);   beccaccia (Scolopax                                   
rusticola);beccaccino (Gallinago gallinago); canapiglia (Anas                
strepera);cesena (Turdus pilaris);codone (Anas acuta);                    
colombaccio (Columba palumbus);cornacchia grigia (Corvus corone              
cornix); fagiano (Phasianus colchicus);fischione (Anas                       
penelope);folaga (Fulica atra); frullino (Limnocryptes                       
minimus);gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);gazza (Pica             
pica);germano reale (Anas platyrhynchos);ghiandaia (Garrulus              
glandarius);marzaiola (Anas querquedula);mestolone (Anas                  
clypeata);moretta (Aythya fuligula);moriglione (Aythya                    
ferina);pavoncella (Vanellus vanellus);porciglione (Rallus                
aquaticus); tordo bottaccio (Turdus philomelos);tordo sassello               
(Turdus iliacus);volpe (Vulpes vulpes);                                      
d) specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre 2001 unicamente in           
forma selettiva: capriolo (Capreolus capreolus);   cervo (Cervus                
elaphus);daino (Dama dama);muflone (Ovis musimon);                        
e) specie cacciabili dall'1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002, in forma           
collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non                   
consecutivi: cinghiale (Sus scrofa);                                            
f) specie cacciabili in forma selettiva dall'1 ottobre al 30 novembre           
2001: cinghiale (Sus scrofa).                                                   
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.           
157 per la sola caccia di selezione alle specie capriolo, cervo,                
daino, muflone e cinghiale, i termini di cui al comma 1, lettere d)             
ed f) possono essere modificati e comunque contenuti tra l'1 agosto             
2001 e il 31 gennaio 2002, nel rispetto dell'arco temporale massimo             
di due mesi anche non consecutivi.                                              
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.              
157, concernente Norme per la protezione della fauna selvatica                  
omeoterma e per il prelievo venatorio, e' il seguente:                          
"Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria                   
omissis                                                                         
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per                    
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle                
diverse realta' territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche               
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I                 
termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31             
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato             
al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla                     
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La            
stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli             
ungulati sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati                
dalle Regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere                 
autorizzata a far tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco                    
temporale di cui al comma 1.                                                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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