REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 3                                                                
Procedura per l'approvazione                                                    
della classificazione acustica                                                  
1. I Comuni approvano la classificazione acustica del territorio                
entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino               
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al                
comma 3 dell'art. 2.                                                            
2. La classificazione acustica, corredata del preventivo parere                 
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA),                  
espresso con le modalita' previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile             
1995, n. 44 recante "Riorganizzazione dei controlli ambientali e                
istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente              
(ARPA) dell'Emilia-Romagna", e' adottata dal Consiglio comunale e               
depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del              
termine per il deposito chiunque puo' presentare osservazioni. Il               
Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute,                  
approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la           
trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui al comma 5                  
dell'art. 2.                                                                    
3. I Comuni gia' dotati di classificazione acustica ai sensi del DPCM           
1 marzo 1991 la trasmettono alla Provincia e, entro quattordici mesi            
dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione              
Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2,                   
provvedono al suo adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2.           
4. Le varianti alla classificazione acustica sono approvate con la              
procedura di cui ai commi 1 e 2.                                                
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 17 - Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA            
e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali             
1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'                 
sanitarie locali esercitano in modo integrato e coordinato le                   
funzioni e le attivita' di controllo ambientale e di prevenzione                
collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.                  
2. Il riparto di competenze di cui all'allegato 1 individua la                  
responsabilita' primaria ed il soggetto referente per l'esercizio               
delle stesse.                                                                   
3. Al soggetto cui e' assegnata la competenza primaria spetta la                
responsabilita' del procedimento, che, di norma, e' svolto con il               
concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria                    
competenza.                                                                     
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad                      
ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e                 
disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di               
prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali istituiscono forme,           
sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali                  
attivita' di comune interesse.                                                  
5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di               
lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati              
provinciali di cui all'art. 16.                                                 
6. L'ARPA per l'esercizio delle proprie funzioni e attivita' si                 
avvale, sulla base di accordi e programmi di valenza regionale, della           
collaborazione del Centro di documentazione per la salute, che opera            
presso le Aziende Unita' sanitarie locali delle citta' di Bologna e             
di Ravenna, in materia di documentazione, informazione, educazione              
alla salute ed epidemiologia occupazionale ed ambientale.                       
7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e                        
coordinamento, puo' specificare, integrare ed aggiornare il riparto             
di competenze di cui all'allegato 1 e la correlata individuazione               
della responsabilita' primaria e del soggetto referente di cui al               
comma 2.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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