REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

              CAPO II                                                           
           Comunita' Montane                                                    
          Art. 3                                                                
Autonomia statutaria                                                            
1. Le Comunita' montane hanno autonomia statutaria in armonia con le            
leggi statali e regionali.                                                      
2. Lo statuto determina, in particolare:                                        
a) la denominazione e la sede dell'ente;                                        
b) gli organi dell'ente, le modalita' di elezione e le relative                 
attribuzioni;                                                                   
c) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei                 
servizi e per la gestione associata delle funzioni delegate dai                 
Comuni;                                                                         
d) le forme di collaborazione fra la Comunita' montana e gli altri              
Enti locali, della partecipazione popolare e dell'accesso dei                   
cittadini alle informazioni ad ai procedimenti amministrativi.                  
3. Lo statuto prevede inoltre le modalita' di informazione e di                 
partecipazione dei Comuni eventualmente non rappresentati nell'organo           
esecutivo della Comunita' montana competente ad assumere le relative            
deliberazioni, quando si tratti di questioni concernenti la gestione            
associata di funzioni dei Comuni stessi.                                        
4. Lo statuto, in sede di prima votazione, e' deliberato dal                    
consiglio della Comunita' montana con il voto favorevole dei due                
terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga             
raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi             
entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due                
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri             
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano                
anche alle modifiche statutarie.                                                
5. A seguito dell'espletamento del controllo da parte del competente            
organo regionale, lo statuto e' affisso per trenta giorni consecutivi           
all'Albo pretorio della Comunita' montana ed entra in vigore                    
trascorsi trenta giorni dall'affissione. Lo statuto e' pubblicato nel           
Bollettino Ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica            
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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