REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 3
Modifiche dei programmi e contratti urgenti
1. La Giunta regionale integra e modifica i programmi di cui all'art.
2, di norma in occasione delle variazioni di bilancio.
2. Qualora, nei limiti di cui all'art. 5, comma 2, lett. e) della
legge, sia necessario procedere ad acquisizioni non previste nei
programmi e l'urgenza non ne consenta il previo adeguamento, il
Direttore generale del settore interessato provvede motivatamente
all'avvio della procedura contrattuale, assumendo il relativo impegno
di spesa.
3. Nei casi di cui al comma 2, dell'avvio della procedura e' data
comunicazione, entro 15 giorni, alla Giunta regionale per la ratifica
da effettuare in occasione del primo atto successivo finalizzato
all'adeguamento dei programmi e, in mancanza, entro la fine
dell'esercizio finanziario.