REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI

          Art. 3                                                                
Modifiche dei programmi e contratti urgenti                                     
1. La Giunta regionale integra e modifica i programmi di cui all'art.           
2, di norma in occasione delle variazioni di bilancio.                          
2. Qualora, nei limiti di cui all'art. 5, comma 2, lett. e) della               
legge, sia necessario procedere ad acquisizioni non previste nei                
programmi e l'urgenza non ne consenta il previo adeguamento, il                 
Direttore generale del settore interessato provvede motivatamente               
all'avvio della procedura contrattuale, assumendo il relativo impegno           
di spesa.                                                                       
3. Nei casi di cui al comma 2, dell'avvio della procedura e' data               
comunicazione, entro 15 giorni, alla Giunta regionale per la ratifica           
da effettuare in occasione del primo atto successivo finalizzato                
all'adeguamento dei programmi e, in mancanza, entro la fine                     
dell'esercizio finanziario.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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