REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

          Art. 3                                                                
Personale trasferito di qualifica non dirigenziale                              
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica maturata           
all'atto del trasferimento, ivi compresi gli effetti dell'anzianita'            
di servizio.                                                                    
2. Il personale partecipa all'applicazione del vigente contratto                
collettivo decentrato integrativo per i dipendenti della Regione                
Emilia-Romagna, limitatamente ai benefici economici decorrenti in               
data anteriore a quella del trasferimento. Sono riconosciuti,                   
altresi', gli effetti di eventuali procedure selettive avviate,                 
presso la Regione, in data antecedente a quella del trasferimento.              
3. Ad ogni unita' di personale la Regione corrisponde una tantum:               
a) lo specifico compenso incentivante, secondo quanto previsto dalla            
contrattazione collettiva, nella misura definita dalla Giunta                   
regionale avuto a riferimento il rapporto di lavoro a tempo pieno;              
b) l'importo complessivo dell'integrazione regionale all'indennita'             
di fine servizio, calcolato ai sensi dell'art. 1 della L.R. 14                  
dicembre 1982, n. 58, maturato all'atto del trasferimento.                      
4. Ad ogni unita' di personale e' corrisposto annualmente un compenso           
pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato per categoria,              
erogato nell'anno precedente a titolo di compenso per la                        
produttivita' ai dipendenti regionali e il corrispondente importo               
medio, erogato nel medesimo anno di riferimento e allo stesso titolo,           
ai dipendenti dell'ente di destinazione.                                        
5. Il compenso di cui al comma 4 si intende aggiuntivo rispetto a               
quello derivante dalla partecipazione del personale, presso l'ente di           
destinazione, all'applicazione degli istituti previsti all'art. 17              
del CCNL dell'1/4/1999.                                                         
6. Ai dipendenti che, all'atto del trasferimento, godevano                      
dell'indennita' di "maneggio valori" di cui all'art. 36 del CCNL                
successivo a quello dell'1/4/1999, o del compenso per l'esercizio di            
attivita' svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui                 
all'art. 4 del contratto collettivo decentrato integrativo per i                
dipendenti della Regione Emilia-Romagna, viene riconosciuto, nella              
forma di assegno ad personam, un compenso pari all'importo stabilito,           
per le suddette indennita', dalle disposizioni contrattuali vigenti             
alla data del trasferimento. Il compenso per l'esercizio di attivita'           
svolte in condizioni particolarmente disagiate s'intende comprensivo            
dell'indennita' di rischio eventualmente spettante ai sensi dell'art.           
37 del CCNL successivo a quello dell'1/4/1999.                                  
7. Ai dipendenti titolari di posizioni organizzative all'atto del               
trasferimento e' mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di                 
assegno ad personam, del compenso stabilito per l'espletamento del              
relativo incarico fino alla scadenza prevista; nel caso di                      
conferimento di altro incarico di posizione organizzativa da parte              
dell'ente di destinazione, e' mantenuta l'erogazione mensile, nella             
forma di assegno ad personam e fino alla scadenza dell'incarico                 
conferito dalla Regione, della differenza d'importo tra il compenso             
gia' percepito e quello stabilito per l'espletamento del nuovo                  
incarico.                                                                       
8. Al personale trasferito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7 novembre           
1995, n. 54, nonche' ai sensi dell'art. 21 della L.R. 9 agosto 1993,            
n. 28, si applicano, a decorrere dall'1/1/2001, le disposizioni del             
presente articolo limitatamente ai commi 1, 4, 5.                               
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 58,                     
concernente Organizzazione del trattamento di previdenza del                    
personale regionale, e' il seguente:                                            
"Art. 1                                                                         
Per ogni anno di servizio, la Regione - a decorrere dalla data di               
entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore             
di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui           
trattasi per tutto il settore del pubblico impiego - assicura ai                
propri dipendenti e loro aventi causa un trattamento previdenziale              
(indennita' di fine servizio) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima                  
retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso               
fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto Nazionale Assistenza                  
Dipendenti Enti locali - prende a base per il calcolo dell'indennita'           
premio di servizio.                                                             
La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma               
lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta           
a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a                
titolo di indennita' di premio servizio, di indennita' di buonuscita,           
di indennita' di anzianita', o ad altro analogo titolo, dalla stessa            
Regione e dall'ente presso il quale e' instaurato il rapporto                   
previdenziale.                                                                  
La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un           
anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente             
se e presso quale ente maturi il diritto a pensione e                           
indipendentemente altresi' da qualsiasi causa di cessazione.".                  
Comma 5                                                                         
2) Il testo dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale del                 
lavoro dell'1/4/1999, e' il seguente:                                           
"Art. 17 - Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle            
risorse umane e per la produttivita'                                            
1. Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere                  
effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e             
di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualita' dei               
servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attivita'           
anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su            
sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei                 
risultati.                                                                      
2. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, le risorse di cui             
all'art. 15 sono utilizzate per:                                                
a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttivita' ed il               
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi             
correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o            
individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal              
sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del Contratto               
collettivo nazionale del lavoro del 31/3/1999;                                  
b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi             
collegati alla progressione economica nella categoria secondo la                
disciplina dell'art. 5 del Contratto collettivo nazionale del lavoro            
del 31/3/1999; l'ammontare di tale fondo e' determinato, a valere               
sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione                     
integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite,               
anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate           
alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale             
attribuite a tutto il personale in servizio.                                    
c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione           
e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del Contratto                    
collettivo nazionale del lavoro 31/3/1999, con esclusione dei Comuni            
di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso               
Contratto collettivo nazionale del lavoro; ai fini della                        
determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art. 15,            
gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di             
cui all'art. 8 del ripetuto Contratto collettivo nazionale del lavoro           
del 31/3/1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare             
totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per             
gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art. 11 del             
Contratto collettivo nazionale del lavoro del 31/3/1999, resta fermo            
quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il                   
finanziamento degli oneri;                                                      
d) il pagamento delle indennita' di turno, rischio, reperibilita',              
maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo           
la disciplina prevista dagli artt. 11 comma 12, 13, comma 7 e 34,               
comma 1, lett. f), g) ed h) del DPR 268/87, dall'art. 28 del DPR                
347/83, dall'art. 49 del DPR 333/90 e dalle disposizioni in vigore              
per le Camere di Commercio;                                                     
e) compensare l'esercizio di attivita' svolte in condizioni                     
particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B           
e C;                                                                            
f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano                   
specifiche responsabilita' da parte del personale delle categorie B e           
C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui                   
all'art. 11, comma 3 del Contratto collettivo nazionale del lavoro              
del 31/3/1999; compensare altresi' specifiche responsabilita'                   
affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato             
di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la                  
disciplina degli articoli da 8 a 11 del Contratto collettivo                    
nazionale del lavoro del 31/3/1999 in misura non superiore a Lire               
3.000.000 lordi annui per le Regioni e Lire 2.000.000 per gli altri             
Enti; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo               
resta confermata la disciplina degli artt. 35 e 36 del Contratto                
collettivo nazionale del lavoro del 6/7/1995 nonche' dell'art. 2,               
comma 3, secondo periodo, Contratto collettivo nazionale del lavoro             
del 16/7/1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le           
modalita' di verifica del permanere delle condizioni che hanno                  
determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente                 
lettera;                                                                        
g) incentivare le specifiche attivita' e prestazioni correlate alla             
utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera             
k);                                                                             
h) incentivare, limitatamente alle Camere di Commercio, il personale            
coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati                 
coerenti con il programma pluriennale di attivita', utilizzando le              
risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. n), destinate in via                 
esclusiva a tali finalita'.                                                     
3. Le risorse di cui al comma 2, lett. c) sono incrementate della               
somma necessaria al pagamento della indennita' di Lire 1.500.000                
prevista dall'art. 37, comma 4, del Contratto collettivo nazionale              
del lavoro del 6/7/1995 a tutto il personale della ex qualifica                 
ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente                
contratto e che non sia investito di un incarico di posizione                   
organizzativa ai sensi dell'art. 9 del Contratto collettivo nazionale           
del lavoro del 31/3/1999. Tale importo viene ricompreso nella                   
retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art.           
10 del medesimo Contratto collettivo nazionale del lavoro del                   
31/3/1999.                                                                      
4. Le risorse del fondo di cui al comma 2, lett. b) sono destinate al           
pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato           
in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi               
comprese quelle conseguite ai sensi dell'art. 7, comma 2 del                    
Contratto collettivo nazionale del lavoro del 31/3/1999.                        
5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle                
finalita' del corrispondente esercizio finanziario sono portate in              
aumento delle risorse dell'anno successivo.                                     
6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti             
non modificate e fino all'attuazione della disciplina dell'art. 24,             
comma 2, lettera c) del presente Contratto collettivo nazionale del             
lavoro, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo           
delle risorse dei fondi previsti dal comma 2, lettere b) e c) avviene           
sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all'art. 16,                
commi 1 e 2, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del                  
31/3/1999.                                                                      
7. Al fine di incentivare i processi di mobilita' previsti dall'art.            
44 della Legge 449/97 e dall'art. 34 del DLgs 29/93 nonche' quelli              
correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle               
autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione di                   
specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi,            
in misura non superiore a sei mensilita' di retribuzione calcolata              
con le modalita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nei                 
limiti delle effettive capacita' di bilancio e, per le Regioni, anche           
attraverso l'utilizzo delle risorse correlate alla disciplina                   
dell'art. 22, comma 2 del DPR 333/90.".                                         
Comma 6                                                                         
3) Il testo dell'art. 36 del Contratto collettivo nazionale del                 
lavoro successivo a quello dell'1/4/1999, e' il seguente:                       
"Art. 36 - Indennita' maneggio valori                                           
1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino            
maneggio di valori di cassa compete una indennita' giornaliera                  
proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli                
importi di tale indennita', stabiliti in sede di contrattazione                 
integrativa decentrata, possono variare da un minimo di Lire 1.000 a            
un massimo di Lire 3.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni               
caso, con le risorse di cui all'art. 15 del Contratto collettivo                
nazionale del lavoro dell'1/4/1999.                                             
2. Tale indennita' compete per le sole giornate nelle quali il                  
dipendente e' effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.".            
4) Il testo dell'art. 37 del Contratto collettivo nazionale del                 
lavoro successivo a quello dell'1/4/1999, e' il seguente:                       
"Art. 37 - Indennita' di rischio                                                
1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa                  
decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e                  
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per                
l'integrita' personale, assicurando comunque le condizioni di rischio           
gia' riconosciute presso l'ente.                                                
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1,                 
compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio,                    
un'indennita' mensile di Lire 40.000. Ai relativi oneri si fa fronte,           
in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del Contratto                   
collettivo nazionale del lavoro dell'1/4/1999.                                  
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla             
data del 30/6/2000.".                                                           
Comma 8                                                                         
5) Il testo dell'art. 7 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54,                      
concernente Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in           
materia di formazione professionale, e' il seguente:                            
"Art. 7 - Trasferimento del personale regionale                                 
1. Sulla base di quanto stabilito negli accordi di cui all'art. 4, il           
Presidente della Giunta regionale trasferisce il personale delle                
soppresse strutture organizzative denominate Centri di formazione               
professionale, necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate            
ai sensi della presente legge.                                                  
2. Il trasferimento di cui al comma 1 e' effettuato nei confronti dei           
Comuni o degli enti pubblici di gestione. Qualora gli enti di                   
gestione siano societa' per azioni pubbliche o societa' per azioni              
miste pubblico-privato, il trasferimento e' effettuato nei confronti            
del Comune delegato di maggiore dimensione tra quelli partecipanti              
alle suddette societa'. Il Comune provvede, tramite apposita                    
convenzione, all'assegnazione in distacco di detto personale alla               
societa'.                                                                       
3. Il trasferimento di cui al comma 1 e' disposto entro un anno dalla           
costituzione delle singole forme gestionali e comunque entro e non              
oltre il 31 dicembre 1996.                                                      
4. Il personale che, a seguito dell'Accordo, di cui all'art. 4,                 
risulti eccedente rispetto alle esigenze della gestione comunale                
delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, puo'            
essere trasferito agli Enti locali destinatari della delega nella               
medesima materia, nei limiti e con gli effetti economici previsti               
dalla legislazione regionale vigente, ed in particolare dal comma 2             
dell'art. 22 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.                                   
5. Gli Enti locali, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi 2 e             
3, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle                  
proprie piante organiche, sulla base dei principi fissati in materia            
dal DLgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.                          
6. La Giunta regionale attua una riduzione del proprio organico in              
misura corrispondente ai trasferimenti effettuati.                              
7. Il personale che risulti eccedente anche a seguito dei                       
trasferimenti di cui al comma 3 e' collocato nell'organico regionale,           
ridefinito ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.               
8. Il personale di cui ai commi 4 e 7, fatta salva la posizione                 
giuridica ed economica in godimento, viene utilizzato in coerenza con           
la professionalita' posseduta o previo processo di riqualificazione o           
riconversione.                                                                  
9. Le relazioni sindacali, relative alle procedure previste dalla               
presente legge, sono regolate secondo le disposizioni della L.R. n.             
31 del 1994, Titolo III, nonche', con riferimento alle organizzazioni           
sindacali firmatarie, secondo le disposizioni dei protocolli di                 
relazioni sindacali vigenti.".                                                  
6) Il testo dell'art. 21 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, concernente           
Ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna.                  
Abrogazione delle Leggi regionali 20 gennaio 1986, n. 2 e 12 marzo              
1985, n. 6, e' il seguente:                                                     
"Art. 21 - Soppressione delle Aziende di promozione turistica                   
1. Le Aziende di promozione turistica, gia' istituite ai sensi                  
dell'art. 5 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 sono soppresse.                    
2. Le Province subentrano nella titolarita' dei beni mobili e                   
immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle                   
soppresse Aziende. Esse provvedono alla gestione delle iniziative in            
corso o programmate alla data della soppressione delle Aziende, fino            
al loro esaurimento.                                                            
3. Alla soppressione delle Aziende di promozione turistica provvede,            
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il            
Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di               
intesa con le Province territorialmente competenti. Con il medesimo             
decreto si dispone in ordine agli affari pendenti, alle attivita' e             
passivita' nonche' al trasferimento alle stesse Province dei beni               
mobili ed immobili e del personale delle Aziende di promozione                  
turistica con rapporto di ruolo.                                                
4. Il Presidente della Giunta regionale trasferisce agli altri Enti             
locali territoriali, previa intesa con gli stessi, il suddetto                  
personale delle soppresse Aziende necessario per lo svolgimento delle           
funzioni delegate o attribuite dalla presente legge.                            
5. I trasferimenti del personale di cui al presente articolo sono               
disposti, sulla base delle intese previste ai commi 3 e 4, ai sensi             
dell'art. 6, commi 1 - 6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30 e per gli            
effetti di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37.           
In attesa dei provvedimenti di adeguamento delle dotazioni organiche            
che gli Enti locali adotteranno secondo quanto previsto dal comma 4             
dell'art. 6 della L.R. n. 30 del 1987, ed in conformita' al disposto            
dell'art. 31 del DLgs 3 febbraio 1983, n. 29, il personale                      
trasferito, ove necessario, e' inquadrato da detti Enti in un                   
apposito ruolo transitorio.                                                     
6. In sede di ridefinizione della dotazione organica regionale ai               
sensi dell'art. 31 del DLgs 29/93, per il personale che, a seguito              
delle intese di cui ai commi 3 e 4, risulti eccedente rispetto alle             
esigenze delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge,            
saranno previsti specifici posti di organico che verranno riassorbiti           
al verificarsi di vacanze.                                                      
7. Gli Amministratori straordinari delle Aziende rendono il conto               
della gestione e redigono gli inventari dei beni mobili e immobili              
delle Aziende stesse fino alla data della loro soppressione.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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