LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 3
Personale trasferito di qualifica non dirigenziale
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica maturata
all'atto del trasferimento, ivi compresi gli effetti dell'anzianita'
di servizio.
2. Il personale partecipa all'applicazione del vigente contratto
collettivo decentrato integrativo per i dipendenti della Regione
Emilia-Romagna, limitatamente ai benefici economici decorrenti in
data anteriore a quella del trasferimento. Sono riconosciuti,
altresi', gli effetti di eventuali procedure selettive avviate,
presso la Regione, in data antecedente a quella del trasferimento.
3. Ad ogni unita' di personale la Regione corrisponde una tantum:
a) lo specifico compenso incentivante, secondo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva, nella misura definita dalla Giunta
regionale avuto a riferimento il rapporto di lavoro a tempo pieno;
b) l'importo complessivo dell'integrazione regionale all'indennita'
di fine servizio, calcolato ai sensi dell'art. 1 della L.R. 14
dicembre 1982, n. 58, maturato all'atto del trasferimento.
4. Ad ogni unita' di personale e' corrisposto annualmente un compenso
pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato per categoria,
erogato nell'anno precedente a titolo di compenso per la
produttivita' ai dipendenti regionali e il corrispondente importo
medio, erogato nel medesimo anno di riferimento e allo stesso titolo,
ai dipendenti dell'ente di destinazione.
5. Il compenso di cui al comma 4 si intende aggiuntivo rispetto a
quello derivante dalla partecipazione del personale, presso l'ente di
destinazione, all'applicazione degli istituti previsti all'art. 17
del CCNL dell'1/4/1999.
6. Ai dipendenti che, all'atto del trasferimento, godevano
dell'indennita' di "maneggio valori" di cui all'art. 36 del CCNL
successivo a quello dell'1/4/1999, o del compenso per l'esercizio di
attivita' svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui
all'art. 4 del contratto collettivo decentrato integrativo per i
dipendenti della Regione Emilia-Romagna, viene riconosciuto, nella
forma di assegno ad personam, un compenso pari all'importo stabilito,
per le suddette indennita', dalle disposizioni contrattuali vigenti
alla data del trasferimento. Il compenso per l'esercizio di attivita'
svolte in condizioni particolarmente disagiate s'intende comprensivo
dell'indennita' di rischio eventualmente spettante ai sensi dell'art.
37 del CCNL successivo a quello dell'1/4/1999.
7. Ai dipendenti titolari di posizioni organizzative all'atto del
trasferimento e' mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di
assegno ad personam, del compenso stabilito per l'espletamento del
relativo incarico fino alla scadenza prevista; nel caso di
conferimento di altro incarico di posizione organizzativa da parte
dell'ente di destinazione, e' mantenuta l'erogazione mensile, nella
forma di assegno ad personam e fino alla scadenza dell'incarico
conferito dalla Regione, della differenza d'importo tra il compenso
gia' percepito e quello stabilito per l'espletamento del nuovo
incarico.
8. Al personale trasferito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7 novembre
1995, n. 54, nonche' ai sensi dell'art. 21 della L.R. 9 agosto 1993,
n. 28, si applicano, a decorrere dall'1/1/2001, le disposizioni del
presente articolo limitatamente ai commi 1, 4, 5.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 3
1) Il testo dell'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 58,
concernente Organizzazione del trattamento di previdenza del
personale regionale, e' il seguente:
"Art. 1
Per ogni anno di servizio, la Regione - a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore
di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui
trattasi per tutto il settore del pubblico impiego - assicura ai
propri dipendenti e loro aventi causa un trattamento previdenziale
(indennita' di fine servizio) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima
retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso
fine l'ordinamento dell'INADEL - Istituto Nazionale Assistenza
Dipendenti Enti locali - prende a base per il calcolo dell'indennita'
premio di servizio.
La Regione pone a suo carico la eventuale differenza fra la somma
lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta
a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a
titolo di indennita' di premio servizio, di indennita' di buonuscita,
di indennita' di anzianita', o ad altro analogo titolo, dalla stessa
Regione e dall'ente presso il quale e' instaurato il rapporto
previdenziale.
La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un
anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente
se e presso quale ente maturi il diritto a pensione e
indipendentemente altresi' da qualsiasi causa di cessazione.".
Comma 5
2) Il testo dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale del
lavoro dell'1/4/1999, e' il seguente:
"Art. 17 - Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttivita'
1. Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere
effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e
di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualita' dei
servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attivita'
anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su
sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei
risultati.
2. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, le risorse di cui
all'art. 15 sono utilizzate per:
a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttivita' ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi
correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o
individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal
sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro del 31/3/1999;
b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi
collegati alla progressione economica nella categoria secondo la
disciplina dell'art. 5 del Contratto collettivo nazionale del lavoro
del 31/3/1999; l'ammontare di tale fondo e' determinato, a valere
sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione
integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite,
anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate
alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale
attribuite a tutto il personale in servizio.
c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione
e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro 31/3/1999, con esclusione dei Comuni
di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso
Contratto collettivo nazionale del lavoro; ai fini della
determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art. 15,
gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di
cui all'art. 8 del ripetuto Contratto collettivo nazionale del lavoro
del 31/3/1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare
totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per
gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art. 11 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro del 31/3/1999, resta fermo
quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il
finanziamento degli oneri;
d) il pagamento delle indennita' di turno, rischio, reperibilita',
maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo
la disciplina prevista dagli artt. 11 comma 12, 13, comma 7 e 34,
comma 1, lett. f), g) ed h) del DPR 268/87, dall'art. 28 del DPR
347/83, dall'art. 49 del DPR 333/90 e dalle disposizioni in vigore
per le Camere di Commercio;
e) compensare l'esercizio di attivita' svolte in condizioni
particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B
e C;
f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilita' da parte del personale delle categorie B e
C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui
all'art. 11, comma 3 del Contratto collettivo nazionale del lavoro
del 31/3/1999; compensare altresi' specifiche responsabilita'
affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato
di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la
disciplina degli articoli da 8 a 11 del Contratto collettivo
nazionale del lavoro del 31/3/1999 in misura non superiore a Lire
3.000.000 lordi annui per le Regioni e Lire 2.000.000 per gli altri
Enti; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo
resta confermata la disciplina degli artt. 35 e 36 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro del 6/7/1995 nonche' dell'art. 2,
comma 3, secondo periodo, Contratto collettivo nazionale del lavoro
del 16/7/1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le
modalita' di verifica del permanere delle condizioni che hanno
determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente
lettera;
g) incentivare le specifiche attivita' e prestazioni correlate alla
utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera
k);
h) incentivare, limitatamente alle Camere di Commercio, il personale
coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati
coerenti con il programma pluriennale di attivita', utilizzando le
risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. n), destinate in via
esclusiva a tali finalita'.
3. Le risorse di cui al comma 2, lett. c) sono incrementate della
somma necessaria al pagamento della indennita' di Lire 1.500.000
prevista dall'art. 37, comma 4, del Contratto collettivo nazionale
del lavoro del 6/7/1995 a tutto il personale della ex qualifica
ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente
contratto e che non sia investito di un incarico di posizione
organizzativa ai sensi dell'art. 9 del Contratto collettivo nazionale
del lavoro del 31/3/1999. Tale importo viene ricompreso nella
retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art.
10 del medesimo Contratto collettivo nazionale del lavoro del
31/3/1999.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 2, lett. b) sono destinate al
pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato
in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi
comprese quelle conseguite ai sensi dell'art. 7, comma 2 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro del 31/3/1999.
5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle
finalita' del corrispondente esercizio finanziario sono portate in
aumento delle risorse dell'anno successivo.
6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti
non modificate e fino all'attuazione della disciplina dell'art. 24,
comma 2, lettera c) del presente Contratto collettivo nazionale del
lavoro, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo
delle risorse dei fondi previsti dal comma 2, lettere b) e c) avviene
sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all'art. 16,
commi 1 e 2, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del
31/3/1999.
7. Al fine di incentivare i processi di mobilita' previsti dall'art.
44 della Legge 449/97 e dall'art. 34 del DLgs 29/93 nonche' quelli
correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle
autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione di
specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi,
in misura non superiore a sei mensilita' di retribuzione calcolata
con le modalita' dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nei
limiti delle effettive capacita' di bilancio e, per le Regioni, anche
attraverso l'utilizzo delle risorse correlate alla disciplina
dell'art. 22, comma 2 del DPR 333/90.".
Comma 6
3) Il testo dell'art. 36 del Contratto collettivo nazionale del
lavoro successivo a quello dell'1/4/1999, e' il seguente:
"Art. 36 - Indennita' maneggio valori
1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino
maneggio di valori di cassa compete una indennita' giornaliera
proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli
importi di tale indennita', stabiliti in sede di contrattazione
integrativa decentrata, possono variare da un minimo di Lire 1.000 a
un massimo di Lire 3.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni
caso, con le risorse di cui all'art. 15 del Contratto collettivo
nazionale del lavoro dell'1/4/1999.
2. Tale indennita' compete per le sole giornate nelle quali il
dipendente e' effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.".
4) Il testo dell'art. 37 del Contratto collettivo nazionale del
lavoro successivo a quello dell'1/4/1999, e' il seguente:
"Art. 37 - Indennita' di rischio
1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa
decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per
l'integrita' personale, assicurando comunque le condizioni di rischio
gia' riconosciute presso l'ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1,
compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio,
un'indennita' mensile di Lire 40.000. Ai relativi oneri si fa fronte,
in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro dell'1/4/1999.
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla
data del 30/6/2000.".
Comma 8
5) Il testo dell'art. 7 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54,
concernente Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in
materia di formazione professionale, e' il seguente:
"Art. 7 - Trasferimento del personale regionale
1. Sulla base di quanto stabilito negli accordi di cui all'art. 4, il
Presidente della Giunta regionale trasferisce il personale delle
soppresse strutture organizzative denominate Centri di formazione
professionale, necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate
ai sensi della presente legge.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 e' effettuato nei confronti dei
Comuni o degli enti pubblici di gestione. Qualora gli enti di
gestione siano societa' per azioni pubbliche o societa' per azioni
miste pubblico-privato, il trasferimento e' effettuato nei confronti
del Comune delegato di maggiore dimensione tra quelli partecipanti
alle suddette societa'. Il Comune provvede, tramite apposita
convenzione, all'assegnazione in distacco di detto personale alla
societa'.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 e' disposto entro un anno dalla
costituzione delle singole forme gestionali e comunque entro e non
oltre il 31 dicembre 1996.
4. Il personale che, a seguito dell'Accordo, di cui all'art. 4,
risulti eccedente rispetto alle esigenze della gestione comunale
delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, puo'
essere trasferito agli Enti locali destinatari della delega nella
medesima materia, nei limiti e con gli effetti economici previsti
dalla legislazione regionale vigente, ed in particolare dal comma 2
dell'art. 22 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
5. Gli Enti locali, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi 2 e
3, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle
proprie piante organiche, sulla base dei principi fissati in materia
dal DLgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.
6. La Giunta regionale attua una riduzione del proprio organico in
misura corrispondente ai trasferimenti effettuati.
7. Il personale che risulti eccedente anche a seguito dei
trasferimenti di cui al comma 3 e' collocato nell'organico regionale,
ridefinito ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.
8. Il personale di cui ai commi 4 e 7, fatta salva la posizione
giuridica ed economica in godimento, viene utilizzato in coerenza con
la professionalita' posseduta o previo processo di riqualificazione o
riconversione.
9. Le relazioni sindacali, relative alle procedure previste dalla
presente legge, sono regolate secondo le disposizioni della L.R. n.
31 del 1994, Titolo III, nonche', con riferimento alle organizzazioni
sindacali firmatarie, secondo le disposizioni dei protocolli di
relazioni sindacali vigenti.".
6) Il testo dell'art. 21 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, concernente
Ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna.
Abrogazione delle Leggi regionali 20 gennaio 1986, n. 2 e 12 marzo
1985, n. 6, e' il seguente:
"Art. 21 - Soppressione delle Aziende di promozione turistica
1. Le Aziende di promozione turistica, gia' istituite ai sensi
dell'art. 5 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 sono soppresse.
2. Le Province subentrano nella titolarita' dei beni mobili e
immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle
soppresse Aziende. Esse provvedono alla gestione delle iniziative in
corso o programmate alla data della soppressione delle Aziende, fino
al loro esaurimento.
3. Alla soppressione delle Aziende di promozione turistica provvede,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di
intesa con le Province territorialmente competenti. Con il medesimo
decreto si dispone in ordine agli affari pendenti, alle attivita' e
passivita' nonche' al trasferimento alle stesse Province dei beni
mobili ed immobili e del personale delle Aziende di promozione
turistica con rapporto di ruolo.
4. Il Presidente della Giunta regionale trasferisce agli altri Enti
locali territoriali, previa intesa con gli stessi, il suddetto
personale delle soppresse Aziende necessario per lo svolgimento delle
funzioni delegate o attribuite dalla presente legge.
5. I trasferimenti del personale di cui al presente articolo sono
disposti, sulla base delle intese previste ai commi 3 e 4, ai sensi
dell'art. 6, commi 1 - 6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30 e per gli
effetti di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37.
In attesa dei provvedimenti di adeguamento delle dotazioni organiche
che gli Enti locali adotteranno secondo quanto previsto dal comma 4
dell'art. 6 della L.R. n. 30 del 1987, ed in conformita' al disposto
dell'art. 31 del DLgs 3 febbraio 1983, n. 29, il personale
trasferito, ove necessario, e' inquadrato da detti Enti in un
apposito ruolo transitorio.
6. In sede di ridefinizione della dotazione organica regionale ai
sensi dell'art. 31 del DLgs 29/93, per il personale che, a seguito
delle intese di cui ai commi 3 e 4, risulti eccedente rispetto alle
esigenze delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge,
saranno previsti specifici posti di organico che verranno riassorbiti
al verificarsi di vacanze.
7. Gli Amministratori straordinari delle Aziende rendono il conto
della gestione e redigono gli inventari dei beni mobili e immobili
delle Aziende stesse fino alla data della loro soppressione.".