REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47

DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

                 TITOLO II                                                      
          DISPOSIZIONI IN MATERIA                                               
          DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'                               
          Art. 3                                                                
Delega di funzioni in materia di espropriazione                                 
per pubblica utilita'                                                           
1. Dall'entrata in vigore del DPR 8 giugno 2001, n. 327 recante                 
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in                  
materia di espropriazione per pubblica utilita'" e fino                         
all'emanazione della legge regionale di disciplina della materia,               
restano ferme le deleghe ai Comuni di funzioni in materia di                    
espropriazione per pubblica utilita', relativamente alle opere                  
pubbliche o di pubblica utilita' della Regione e a quelle trasferite            
o delegate alla stessa.                                                         

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