LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46
MODIFICHE ALLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO"
Art. 3
Modifiche all'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997
1. La lett. f) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997 e'
sostituita come segue:
"f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della
sede dell'esercizio.".
2. La lett. g) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997 e'
abrogata.
3. Al comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997 sono soppresse le
parole "e g)".
4. Al comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997 sono soppresse le
parole "e g)".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo della lettera f) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 23
del 1997, citata alla nota 1) all'art. 1, era il seguente:
"Art. 6 - Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
omissis
f) l'ubicazione dei locali dell'esercizio;
omissis".
Comma 2
2) Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 23
del 1997, citata alla nota 1) all'art. 1, era il seguente:
"Art. 6 - Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
omissis
g) il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale e
succursale.".
Comma 3
3) Il testo del comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997, citata
alla nota 1) all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 6 - Contenuto dell'autorizzazione
omissis
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, escluse le
lettere e), f) comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
omissis".
Comma 4
4) Il testo del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997, citata
alla nota 1) all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 6 - Contenuto dell'autorizzazione
omissis
3. Ogni modifica prevista al comma 1, lettere e), f) comporta il solo
aggiornamento della autorizzazione.
omissis".