REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46

MODIFICHE ALLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO"

          Art. 3                                                                
Modifiche all'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997                                  
1. La lett. f) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997 e'             
sostituita come segue:                                                          
"f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della           
sede dell'esercizio.".                                                          
2. La lett. g) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997 e'             
abrogata.                                                                       
3. Al comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997 sono soppresse le           
parole "e g)".                                                                  
4. Al comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997 sono soppresse le           
parole "e g)".                                                                  
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera f) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 23           
del 1997, citata alla nota 1) all'art. 1, era il seguente:                      
"Art. 6 - Contenuto dell'autorizzazione                                         
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:                                
omissis                                                                         
f) l'ubicazione dei locali dell'esercizio;                                      
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 23           
del 1997, citata alla nota 1) all'art. 1, era il seguente:                      
"Art. 6 - Contenuto dell'autorizzazione                                         
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:                                
omissis                                                                         
g) il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale e                      
succursale.".                                                                   
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997, citata           
alla nota 1) all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 6 - Contenuto dell'autorizzazione                                         
omissis                                                                         
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, escluse le              
lettere e), f) comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.                
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
4) Il testo del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 23 del 1997, citata           
alla nota 1) all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 6 - Contenuto dell'autorizzazione                                         
omissis                                                                         
3. Ogni modifica prevista al comma 1, lettere e), f) comporta il solo           
aggiornamento della autorizzazione.                                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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